Proroga ricorso benefici onu al 20 gennaio 2015 – Commento a sentenza Consiglio di Stato n. 5172/2014

BENEFICI ONU
Il ricorso continua sulla scia delle numerose sentenze
che ci danno ragione

Proroga della raccolta del ricorso: 20 gennaio 2015
Si comunica che saranno accettati tutti i ricorsi che perverranno entro il 31 gennaio 2015.

 

Sulle ragioni e sullo scopo del ricorso organizzato dalla Sideweb abbiamo già scritto nella nostra nota informativa che potete prelevare sul nostro sito al seguente link: documenti adesione ricorso

Ad integrazione della nota riteniamo opportuno ora fare un chiarimento sui benefici onu alla luce anche di una recente sentenza del Consiglio di Stato la n. 5172/2014 che merita di essere commentata.
E’ doverosa una premessa: tra i benefici onu dobbiamo distinguere quelli di natura “retributiva” e quelli per così dire di tipo “previdenziale”.
Il primo tipo di benefici, quelli retributivi, consistono in una supervalutazione-abbreviazione del periodo di tempo svolto all’estero ai fini dell’anticipazione di alcuni elementi della retribuzione come ad esempio le classi e gli scatti. Facciamo l’esempio di un militare che trascorra un periodo di due mesi in una delle missioni indicate nell’elenco ministeriale (vedi nota informativa Sideweb), in virtù di tale periodo viene valutato il doppio ai fini della maturazione delle progressioni economiche, per cui se per maturare uno scatto ci impiega normalmente due anni, nel caso di specie il militare interessato lo maturerà con un anticipo di due mesi.
Ebbene su tale tipo di benefici da tempo (lo avevamo scritto e chiarito anche a pagina 2 della nota informativa che spiega le ragioni del ricorso) ormai il Consiglio di Stato si è espresso affermando che possono essere riconosciuti solamente ai soggetti che hanno un sistema retributivo basato su progressioni economiche come gli scatti e le classi, ossia il personale dirigente e omogeneizzato. Ciò perché, secondo il Consiglio di Stato, il restante personale sarebbe transitato da un sistema economico basato sui livelli (che comprendeva anche degli scatti legati all’anzianità di servizio) ad un basato sui parametri che ha eliminato gli scatti di anzianità chhe prima erano previsti per ogni grado. In questo contesto si inserisce la recente sentenza del Consiglio di Sato la n. 5172/2014, anche se tale pronuncia manifesta alcune ambiguità ed in particolare laddove, a fronte di una conclusione che si riferisce chiaramente alla scriminante del regime retributivo (parametri – livelli scatti ecc.) fa una premessa che si richiama alla supervalutazione del periodo svolto nelle missioni internazionali e alla base retributiva ai fini pensionistici (giacché evidentemente l’aumento retributivo si ripercuote sia sul piano della pensione che della buonuscita). La sentenza tuttavia si richiama esplicitamente al “…sistema di progressione economica per classi e scatti …” affermando che per il personale non dirigente ” … non son più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) …pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione…”.
Per una più accurata analisi dovremmo inoltre visionare gli atti del procedimento ed in particolare il testo del ricorso e le strategie processuali ossia le richieste effettive formulate dai ricorrenti per capire se hanno chiesto il riconoscimento dei citati benefici retributivi, anche se ciò poco cambierebbe giacché inequivocabilmente la sentenza in argomento si riferisce esplicitamente a tali diritti e non a quelli previdenziali (o almeno non in modo diretto).
Precisiamo, tuttavia, che non possiamo condividere la posizione del Consiglio di stato per due principali ragioni, perché si pone un problema di legittimità costituzionale della norma poiché non può tollerarsi una situazione che vede un sergente e un colonnello svolgere la stessa missione e sottoporsi agli stessi rischi, e vedere poi che solo il dirigente trae vantaggi economici e non anche il sergente. Inoltre esistono meccanismi di calcolo che ben potrebbero applicarsi anche al personale sottoposto ai parametri in sostituzione degli scatti abrogati, ma questi argomenti verranno eventualmente fatti valere in giudizio con un ricorso che stiamo valutando.
Diverso è il tema dei benefici oun c.d. “previdenziali”, ed è il caso del ricorso che sta organizzando oggi la Sideweb.
Ammesso, ma non concesso, che i benefici retributivi non possono essere applicati al personale militare non dirigente, nulla impedisce che possano invece essere applicati i benefici previdenziali che invece non sono legati alla struttura stipendiale ma possono essere riconosciuti indipendentemente sia ai dirigenti che ai non dirigenti, in quanto consistono in maggiorazioni figurative svincolate dalla retribuzione. La campagna di guerra riconosciuta per almeno 90 giorni di missione all’estero dà diritto ad un anno figurativo utile ai fini dell’anticipazione, della misura (per i c.d. retributivo) e della buonuscita, e per queste “utilità” il meccanismo parametrale non costituisce alcun limite. In questa direzione si sono espressi diversi tribunali: Tar Veneto n. 1288/2010 – Tar Lombardia n. 1221/2013 – Corte Conti Friuli n. 242/2011, C.C. Sez. Centrale n. 845/2013 – Tar Friuli n. 450/2014.

Scarica tutte le informazioni per aderire al ricorso  – Nota tecnica informativa – Documenti adesione – elenco missioni che danno titolo ai benefici ==>> ENTRA qui ed effettua il download dei documenti per aderire al ricorso >>>

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