Roma, 27 febbraio 2016 – Il Sottosegretario On. Domenico ROSSI nel rispondere all’interrogazione n. 3-01501 relativamente alle quote coercitive versate dai marinai all’Ente circoli Marina, ha precisato: “che i contenuti del regio decreto n. 1935 del 1937 risultano, di fatto, recepiti negli articoli 1829 e 1830 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell’ordinamento militare). In base alle citate disposizioni, infatti, il vigente impianto organizzativo della promozione del benessere del personale risulta strutturato su due pilastri costituiti, rispettivamente, dagli organismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale, interamente finanziati con fondi dell’amministrazione e assoggettati alle norme di contabilità dello Stato) e dagli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza (cui appartiene l’Ente circoli della Marina e che sono finanziati anche con i contributi degli iscritti, nonché dotati di ampia autonomia giuridica, gestionale e contabile), che perseguono, peraltro, finalità ulteriori rispetto ai primi, quali la rappresentanza a livello nazionale e internazionale.
Sulla base di quanto precede, la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, risulta avere pertanto un mero valore ricognitivo e non determina l’abrogazione dell’Ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal Codice dell’ordinamento militare.
Con riferimento, quindi, all’opportunità di rendere pubbliche le entrate e le uscite delle quote sociali dell’Ente circoli della Marina relative all’ultimo quadriennio rileva che ogni socio ha diritto di prendere visione dei bilanci e della documentazione contabile sia del circolo di appartenenza che dell’Ente circoli; inoltre, il bilancio consuntivo dell’ente è inviato annualmente alla Corte dei conti per il controllo volto a verificare la legittimità e la regolarità delle attività”.
La questione è stata successivamente ripresa da Radio Radicale, nell’ambito di Cittadini in Divisa ― condotta da Luca Comellini (tra l’altro autore dell’articolo pubblicato su Tiscali dal titolo: “Sei un militare della Marina? Zitto e paga la vacanza all’ammiraglio”) ― con l’intervento del sen. Bruno Marton e dell’avv. Danilo Lorenzo.
Nell’ambito della trasmissione, oltre ad alcune perplessità sull’esposizione governativa, è stato annunciato un ricorso al TAR di Lecce (depositato ed ancora non definito) ed una proposta di soluzione legislativa a cui è seguito il DDL di seguito esposto.
Buona lettura!
Antonio De Muro
Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento nuove disposizioni che rendano omogenea la gestione degli organismi di protezione sociale delle Forze armate e impediscano ai militari di esser obbligati al sovvenzionamento dei medesimi; come infatti già emerso nell’atto di sindacato ispettivo n. 3-01501 della XVII legislatura, nonostante l’abrogazione apportata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, del regio decreto 27 ottobre 1937 — XV, n. 1935 che aveva costituito l’ente «Circoli della Regia Marina» e il relativo statuto.
Per questo motivo, seppur in assenza di una disposizione abrogativa espressa, anche le modificazioni tuttora vigenti dello statuto dell’ente Circoli Marina dovrebbero seguire gli effetti dell’atto originato del 1937.
Nonostante la linearità della tesi sostenuta dai presentatori dell’atto di sindacato ispettivo, nonché della presente iniziativa legislativa, il Governo, nella seduta del 14 gennaio 2015 pur ammettendo che le norme in questione (il citato regio decreto originario e i successivi atti modificativi del solo statuto) siano da ritenersi tutte abrogate ha sostenuto che «la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937…. risulta avere carattere ricognitivo e non determina l’abrogazione dell’ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal codice dell’ordinamento militare».
Orbene, pur volendo il legislatore governativo dover giustificare l’esistenza e il fondamento giuridico dell’operatività di un ente, il medesimo, ad opinione degli interroganti di allora (attuali proponenti dell’iniziativa legislativa), avrebbe dovuto preoccuparsi di adottare un nuovo statuto dell’ente Circoli Marina, magari in attuazione del libro sesto, titolo VI, capo II del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del libro terzo, titolo I, capo V, sezione I del testo unico dei regolamenti in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 — che oggi rappresentano la «nuova cornice normativa».
Si rammenta inoltre che il legislatore parlamentare, svolgendo la ricerca normativa connessa alla questione di che trattasi, non è in grado, alla data odierna, di conoscere il contenuto degli atti d’interesse, ovvero dello statuto dell’ente circoli, il quale ultimo risulta in vigore sino al 9 febbraio 2011 (banca dati «normativa» su interrogazione del sistema condotto dai valenti ed indipendenti uffici dell’amministrazione del Senato).
Posto dinnanzi a detta situazione, il legislatore parlamentare non può che sostenere la necessità della novellazione delle norme oggi in vigore, al fine di evitare che i membri della Marina militare come per le altre Forze armate siano obbligati alla partecipazione agli organismi di protezione sociale in forza di atti neppure disponibili al legislatore medesimo.
Per questo motivo il presente disegno di legge dispone delle modifiche al codice dell’ordinamento militare.
In particolare, all’articolo 1 del presente disegno di legge si prevede quindi una modifica all’articolo 1829 del codice dell’ordinamento militare. È infatti prevista l’aggiunta di un periodo che specifica che «A nessun militare delle Forze armate o appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere imposto il pagamento obbligatorio di quote sociali».
Infine, all’articolo 2 del disegno di legge si propone l’abrogazione espressa di norme obsolete.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
All’articolo 1829 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. A nessun militare delle Forze armate o appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere imposto il pagamento obbligatorio di quote sociali».
Art. 2. (Abrogazioni)
Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1949, n. 83, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, n. 299 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1962, n. 1856.