Statali: Deroga massimale contributivo, il termine per le domande

Roma, 22 Giu 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – (Fonte Pensionioggi) – di Nicola Colapinto – All’interno la Circolare Inps 93/2019. Segue. – Dipendenti Statali, deroga massimale contributivo. Via libera alla disapplicazione del massimale contributivo. Le domande dovranno essere prodotte a pena di decadenza entro sei mesi dall’assunzione o dalla data di splafonamento del massimale.

Per il personale che al 29 gennaio 2019 ha conseguito una retribuzione superiore al massimale la domanda dovrà essere presentata entro il 29 luglio 2019.

Lo rende noto l’Inps nella Circolare numero 93/2019 con la quale l’ente previdenziale dà attuazione ad un passaggio contenuto nel decreto legge sulla quota 100 approvato ad inizio anno (articolo 21 Dl 4/2019 convertito con legge 26/2019).

Obiettivo compensare la mancata attivazione in alcuni settori della pubblica amministrazione di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

La questione. Come noto l‘articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’ISTAT, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo dai soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995.

L’articolo 21 del Dl 4/2019 ha previsto che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo, cioè privi di contribuzione al 31.12.1995 per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

La novella si applica al personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall’ordinamento di appartenenza in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e risulta, pertanto, al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.  L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/dipendenti-statali-deroga-massimale-contributivo/

Condividi questo post