Roma, 18 giugno 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – La valutazione del rischio da lavoro correlato è una pratica poco diffusa tra i datori di lavoro, benché sia uno dei rischi individuati dal decreto legge 81.
In Italia, il quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 81/2008 e stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare e gestire il rischio SLC al pari di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza, in recepimento dei contenuti dell’Accordo quadro europeo del 2004, richiamato più volte anche dal d.lgs. 81/2008.
A tale proposito già nel 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio SLC individuando un percorso o metodo che rappresenta il livello minimo di attuazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro.
L’Accordo quadro europeo del 2004, definisce lo stress lavoro-correlato (SLC) come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro“. Lo SLC, pertanto, interessa ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro.
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