Roma, 24 agosto 2022 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Una recente sentenza del TAR Lazio ha dato ragione al ricorrente, concorrente escluso per l’arruolamento in Guardia Di Finanza.
I giudici hanno valutato l’interpretazione del bando effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, contraria ai limiti delle norme di riferimento sull’esclusione automatica dell’aspirante che presenti tatuaggi nella zona sovramalleolare.
In tale zona corporea, la presenza di tatuaggi, anche se indicata nel bando come motivo di esclusione, è – per i candidati maschi – una parte sempre coperta dall’uniforme.
Il Tar del Lazio si è espresso rilevando che “siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.
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