Roma, 12 Set 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – La Cqc non è obbligatoria per la guida di veicoli a uso delle Forze Armate, della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia. Segue. – Il Decreto Legislativo 50 del 10 giugno 2020 ha recepito la Direttiva comunitaria UE 2018/645, portando alcuni cambiamenti alle norme sull’uso e il conseguimento della Cqc.
Il testo del Decreto afferma che ogni possessore di patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D deve conseguire la Carta di qualificazione del conducente per guidare un veicolo merci superiore a 3,5 tonnellate, ma nello stesso tempo prevede alcune deroghe, causando alcune difficoltà interpretative anche tra le Forse di Polizia. Per chiarire la questione, il ministero degli Interni ha diramato il 4 settembre 2020 la circolare 6220.
Il primo capitolo riguarda proprio l’applicazione della Cqc, obbligatoria per la guida di qualsiasi veicolo con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (o autobus per i passeggeri) per il trasporto delle merci, compresi quelli per uso speciale, trasporti specifici o macchine operatrici eccezionali.
Ciò vale anche se il trasporto non è “professionale”. Ciò vale anche se il conducente non è assunto in modo esplicito con la mansione di autista, nel caso in cui l’attività di guida costituisce la sua attività principale (la circolare chiarisce che tale situazione avviene quando la guida supera il trenta percento dell’orario di lavoro mensile continuativo).
Ma sono comunque previste delle deroghe, ossia casi in cui la Cqc non è obbligatoria. Le elenca il secondo capitolo della circolare:…L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.trasportoeuropa.it/notizie/norme-autisti/chiarimenti-degli-interni-sullobbligo-della-cqc/