VIGILI DEL FUOCO/TEMPO TUTA

Roma, 29 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Oggetto: Il tempo impiegato per indossare la divisa va retribuito. È indubbio che come categoria siamo ancora ben lontani dall’affrontare questo argomento, benché l’amministrazione sporadicamente parli di commissioni studio che non hanno protratto nessun effetto vero. Ora, una nuova sentenza della Corte di Cassazione per chi lavora in divisa: secondo gli ermellini il “tempo tuta” va retribuito e considerato a tutti gli effetti come attività lavorativa. Ma ci sono delle eccezioni. In alcuni casi il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa o il camice va considerato a tutti gli effetti come orario di lavoro e per questa deve essere retribuito in busta paga. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 9417/2018 in cui il cosiddetto “tempo tuta”, ovvero del tempo impiegato per indossare la divisa e il camice se ne discute da diversi anni; tutti quei dipendenti che per lavorare indossano una divisa, infatti, chiedono che il tempo necessario per farlo venga loro riconosciuto ai fini retributivi. In diverse pronunce la Cassazione si è espressa in favore di queste categorie di dipendenti; ad esempio con la sentenza 2837/2014, la Suprema Corte ricordò che va “considerato come lavoro effettivo – (ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa) – il tempo utilizzato per mettersi la divisa”, per poi aggiungere che questo deve essere retribuito quando: è il datore di lavoro a stabilire luogo e tempo della vestizione; indossare la divisa è obbligatorio ai fini dell’espletamento della propria attività lavorativa. Ma quando è “orario di lavoro”? Con la sopracitata sentenza gli ermellini hanno stabilito che per individuare un orario come di lavoro basta che in quel determinato periodo il dipendente sia a disposizione dell’azienda e nell’esercizio delle sue attività, come d’altronde descritto dall’articolo 1 (comma II e lettera A) del decreto legislativo n° 66/2003.  L’articolo completo prosegue qui >>> http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=102197&cHash=dc73224b09&MP=63-607

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