Roma, 24 Mar 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Come noto il dipendente pubblico, che veda compromesso il suo stato di salute per aver contratto un’infermità o per aver subito una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento che l’infermità o la lesione dipendano da causa di servizio, che siano, cioè, dovuti al servizio prestato. Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio necessitano, pertanto, l’esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; il verificarsi di una patologia (c.d. evento dannoso); l’accertamento di un nesso di causalità tra la patologia e lo svolgimento dei doveri d’ufficio. Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (art. 1 DPR 29.10.2001, n. 461). I requisiti per l’accertamento della causa di servizio. Per quanto riguarda la sussistenza di un rapporto di impiego con la Pa c’è poco da dire. La patologia, invece, consiste in una qualsiasi menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, causata da una malattia dovuta allo svolgimento dell’attività lavorativa protratto per un certo tempo o da un infortunio. Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta a causa dell’espletamento del proprio lavoro, a seguito della quale si verifichi un’alterazione permanente dell’organismo comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.pensionioggi.it/dizionario/vittime-del-servizio