Codice dell’Ordinamento Militare: artt. 701- 800

Roma, 27 Ago 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – da Lawenz – Seguiamo. – Norme comuni al reclutamento dei volontari in ferma prefissata. Art. 702 Riservatari. 1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di: a) diplomati presso le scuole militari; b) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano; c) assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; d) assistiti dall’Opera nazionale figli degli aviatori; e) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; f) figli di militari deceduti in servizio.

Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 1. Nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell’Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; (ABROGATO …)f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento .(…ABROGATO).

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.  L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.infolegge.it/codice-dellordinamento-militare-artt-701-800/

Condividi questo post