Aspirante finanziere escluso per consumo personale di droghe leggere

Roma, 21 Lug 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – E’ legittima l’esclusione dal concorso per una forza di Polizia motivata dal consumo personale di droga. (Segue articolo). – Con la sentenza 2464/2019, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’esclusione di un candidato dal concorso per il reclutamento nella Guardia di Finanza, motivato dal fatto che lo stesso fosse stato denunciato, quando era minorenne, per coltivazione di una pianta di marijuana e detenzione di una ridotta quantità di tale stupefacente in semi e in forma tritata.

E ciò anche se si trattava di un singolo episodio, avvenuto quando l’aspirante finanziere era ancora minorenne, e peraltro seguito dall’archiviazione e da una condotta di vita esemplare successiva.

Secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente il singolo episodio per dar vita a una condotta legalmente riprovevole, che giustifica un giudizio di non completa affidabilità dell’interessato.

Il parere del Tar Lazio: è irrilevante l’uso occasionale e comunque risalente. Come detto, è stato ritenuto irrilevante il fatto che si trattasse di un unico episodio di detenzione stupefacenti per uso strettamente personale, peraltro avvenuto in epoca risalente e in età minorenne.

In effetti il Tar Lazio, nella decisione poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva ritenuto illegittima l’esclusione, proprio perché l’uso episodico di sostanze stupefacenti non determinerebbe una dedizione all’uso della droga che giustificherebbe il giudizio di disvalore della condotta, tanto più che la ottima condotta del giovane successivamente al verificarsi dell’episodio contestato.

Il consumo di droghe leggere incompatibile con il reclutamento in una forza di Polizia. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.giurdanella.it/2019/06/28/droghe-leggere-cannabis-esclusione-concorso/

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