La Direzione Generale del Personale Militare II reparto 5^ Divisione – Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali – ha pubblicato il decreto di promozione dei Marescialli di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare in applicazione delle nuove norme introdotte dal recente riordino delle carriere.
Riportiamo il testo dell’articolo 2251 del Codice dell’Ordinamento Militare e il testo del provvedimento di promozione.
Art. 2251 Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di primo maresciallo dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all’aliquota di avanzamento dell’anno 2016 (1)
1. Fino al conferimento delle promozioni relative all’aliquota di avanzamento dell’anno 2016, l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta, in misura non inferiore al 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.
3. L’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
4. Per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
a) otto anni, per l’avanzamento a scelta;
b) quattro anni, per l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.
5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall’articolo 814.
6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.
7. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell’ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è formata l’aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
8. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell’articolo 1277, comma 1, lettera a), nell’ordine di ruolo con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
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