Roma, 20 Ago 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – da Avv. Giacomo Romano – Accolto dal T.A.R. Napoli il ricorso di un vicebrigadiere dei Carabinieri. Seguiamo. – L’art. 42 bis rubricato “assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
In relazione all’applicazione della disposizione in esame alle forze armate e alle forze di polizia, la giurisprudenza si è inizialmente divisa tra orientamenti volti a ritenere applicabile l’art. 42 bis citato anche agli appartenenti alle forze dell’ordine e la posizione del giudice d’appello che escludeva l’applicabilità a tale personale.
Successivamente, il Consiglio di Stato ha rivisto detto orientamento, anche alla luce delle previsioni normative introdotte dall’art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare (d.lg. n. 66/2010, in cui si prevede che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità“), L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.salvisjuribus.it/militari-e-possibile-richiedere-il-trasferimento-temporaneo-in-caso-di-figli-minori/