Pensione: Nuovo disegno legge perequazione previdenziale per il personale in divisa

Roma, 07 novembre 2022  – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo)  –  Il Senatore Gasparri ha depositato in parlamento una proposta di riforma previdenziale per il Personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico.

Infatti per tale personale risulta svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione l’età di pensionamento.

I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori.

Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono, per il pensionamento cosiddetto « di vecchiaia », limiti di età diversi, in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego.

Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate.

Il Disegno di Legge così come presentato è composto da soli 3 articoli in cui sono definiti i riferimenti di legge e le novità di questa proposta. Ma è l’articolo 2 che definisce le varianti al calcolo della pensione. Infatti se dovesse passare al vaglio del parlamento i Militari, Poliziotti e Vigili del Fuoco andrebbero in Pensione al raggiungimento della massima età prevista con un ricalcolo migliorativo a causa della tipologia di lavoro svolto.

Nel dettaglio l’articolo 2 indica:

il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

Continua la lettura seguendo il link >>> : https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420842.pdf

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