INPS:importanti chiarimenti fruizione permessi ex Legge 104

Roma, 18 Ago 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Giancarlo Pittelli – Importanti chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi ex Legge 104 e della cumulabilità tra permessi e congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151. (Segue articolo). – Con il messaggio n. 3114 del 7 u.s., l’INPS ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alle modalità di fruizione: dei permessi di cui all’art.33 della legge 5.02.1994, n. 104 in caso di turni di lavoro notturno e festivi, del riproporzionamento giornaliero in part-time verticale e misto, e della frazionabilità in ore nel part-time del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151;

In merito ai permessi ex legge 104, va detto che, in virtù dei chiarimenti forniti dal nostro Istituto previdenziale, i tre giorni di permesso mensili retribuiti, che la legge mette a disposizione dei lavoratori che forniscono assistenza ai familiari portatori di handicap, possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte, a condizione che questi siano ricompresi in turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.

A tal riguardo, l’INPS evidenzia come l’art. 33 L. 104 preveda che la fruizione dei permessi mensili avvenga “a giornata”, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana lavorativa, e anche indipendentemente dal numero di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quel giorno, e pertanto la fruizione del permesso può avvenire anche in corrispondenza di un turno da effettuare di domenica o giorno festivo.  L’articolo completo prosegue qui >>> https://flpdifesa.org/2018/08/messaggio-inps-n-3114-del-7-agosto-2018-che-reca-importanti-chiarimenti-in-ordine-alle-modalita-di-fruizione-dei-permessi-ex-legge-104-e-della-cumulabilita-tra-permessi-e-congedo-straordinario-ex-a/

 

 

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