Pensioni militari: come ottenere applicazione del moltiplicatore

Roma, 17 Ott 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Avv. Francesco Fameli – Leggiamo di seguito. – Nel nostro articolo di settembre in tema di pensioni militari vi abbiamo segnalato le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti che si sono espresse in modo favorevole all’applicazione agli arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983 dell’aliquota maggiorata al 44%, di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 (v.articolo).

E a tale indirizzo ha peraltro aderito nel frattempo anche la Corte dei Conti della Toscana, con la sentenza 25 settembre 2018, n. 228.

Un quadro delle principali novità in materia di pensioni militari che voglia dirsi sufficientemente aggiornato quanto al riscontro degli orientamenti giurisprudenziali più recenti non potrebbe tuttavia fare a meno di considerare, in aggiunta, le recenti decisioni in punto di definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio di cui al comma 7 dell’art. 3 del d.lgs 30 aprile 1997, n. 165.

La fotografia della situazione ad oggi. Per orientamento consolidato fino al 2017, l’INPS ha categoricamente escluso che il cosiddetto “moltiplicatore” di cui all’art. 3, c. 7, del d.lgs n. 165/1997 potesse applicarsi anche ai militari posti in congedo assoluto per inidoneità al servizio (e come tali non transitati in ausiliaria per mancanza dei relativi requisiti psico-fisici), nel caso in cui il congedo fosse intervenuto prima del raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio.

Tale interpretazione è stata ribaltata dalla Corte dei Conti, prima nel 2012 (C. Conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 28/2012), e poi ancor più nettamente nel 2017 (C. Conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 156/2017; C. Conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 27/2017; C. Conti, Sez. Giur. Molise, n. 53/2017), proprio perché un simile orientamento avrebbe mistificato l’intento del legislatore, per di più discriminando ingiustamente una categoria già di per sé svantaggiata. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/pensioni-militari-il-moltiplicatore-deve-applicarsi-tutti-i-riformati

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