Polizia di Stato: Ricalcolo trattamento pensionistico

Roma, 19 Ott 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Leggiamo di seguito. – Ci siamo già occupati l’anno passato, riprendendola nel SAP flash 42, della questione relativa al ricalcolo della pensione con applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

Magicamente nel mese di ottobre riaffiorano dai vari sindacati istanze, domandine e richieste al solo fine di provare a coinvolgere i colleghi in un improbabile ricorso finalizzato solo a realizzare qualche iscrizione.

Innanzi tutto le sentenze favorevoli relative al riconoscimento dei beneficio di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 riguardano il personale militare arruolato negli anni 1981-82-83. Per la Polizia di Stato tale condizione si realizza solo per gli arruolati nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ossia per chi è entrato nell’amministrazione entro il 25 giugno 1982.

Pertanto SONO ESCLUSI tutti coloro che si sono arruolati successivamente e soprattutto non trova alcun riscontro il fatto che possano essere coinvolti tutti gli arruolati sino al 31.12.1995.

Il motivo è molto semplice: per poter accedere al beneficio in parola si deve aver maturato almeno 15 anni di contributi nel sistema di calcolo retributivo e pertanto, tenuto conto anche delle maggiorazioni di servizio (anni figurativi), si può raggiungere tale requisito solo se arruolati prima del 1983.

Chi vi propone domande, domandine o istanze per il riconoscimento di un diritto che palesemente non può vedersi riconosciuto è incompetente o in mala fede ed espone i richiedenti ad eventuali spese di soccombenza qualora seguisse formale ricorso. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.sap-nazionale.org/ricalcolo-del-trattamento-pensionistico-applicazione-del-44-ex-art-54-comma-1-del-d-p-r-10921973-facciamo-chiarezza-nellinteresse-dei-colleghi/

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