BONUS 80 EURO MILITARI E FF.PP NON DIRIGENTI. IL GOVERNO HA FIRMATO IL DPCM IL 27/2/2017, PUBBLICATO IN G.U. IL 30.3.2017

 

Roma, 3 apr 2017 – Pubblichiamo di seguito il DPCM di cui all’oggetto, il quale oltre ad altre cose, ha prorogato il beneficio del BONUs di 80 EURO a favore del personale non dirigente delle FF.AA. e FF.PP..

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

Ripartizione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della  legge

11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401)

(GU n.75 del 30-3-2017)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

su proposta del

 

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,

che definisce le risorse stanziate  per  il  pubblico  impiego,  pari

complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 2.633

milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le finalita’  di  cui

ai commi 365 e 366 del medesimo  articolo  nonche’  per  le  esigenze

assunzionali dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,

che  ha  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell’economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  1.480

milioni di euro per  l’anno  2017  e  di  1.930  milioni  di  euro  a

decorrere dall’anno 2018, da ripartire, per le finalita’ di cui  alle

lettere a), b) e c), con  uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro  per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro

dell’interno e il Ministro della difesa, entro novanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della predetta legge;

Visto l’art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.

8, recante «Nuovi interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», con il  quale,  al

fine di  consentire  l’assunzione  di  tredici dirigenti  di  seconda

fascia per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri,  viene  ridotta  la  dotazione

iniziale del suddetto fondo per gli importi di 0,88 milioni  di  euro

per l’anno 2017 e di 1,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018;

Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  a)

dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono

finalizzate a determinare, per l’anno 2017 e a  decorrere  dal  2018,

gli oneri aggiuntivi,  rispetto  ai  300  milioni  di  euro  previsti

dall’art. 1, comma 466, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e

successive modificazioni, posti a carico del bilancio dello Stato per

la  contrattazione  collettiva  relativa  al  triennio  2016-2018  in

applicazione dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo

2001,  n.  165,  e  per  i  miglioramenti  economici  del   personale

dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di   diritto

pubblico;

Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  b)

dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono

finalizzate a definire, per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018,

il finanziamento da destinare ad  assunzioni  di  personale  a  tempo

indeterminato, in aggiunta  alle  facolta’  assunzionali  previste  a

legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni ed  enti  ivi

individuati,  tenuto  conto  delle  specifiche  richieste   volte   a

fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di   particolare

rilevanza e urgenza  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei

limiti delle vacanze di organico nonche’ nel  rispetto  dell’art.  30

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dell’art.  4  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Considerato che le disposizioni  recate  dalla  citata  lettera  c)

dell’art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  sono

finalizzate a definire dall’anno 2017 l’incremento del  finanziamento

previsto a legislazione vigente per garantire l’attuazione di  quanto

disposto dall’art. 8, comma 1, lettera a),  numeri  1)  e  4),  della

legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall’art. 1, comma 5, della  legge  31

dicembre 2012,  n.  244,  in  materia  di  revisione  dei  ruoli  del

personale delle Forze di polizia, delle  Forze  armate  e  del  Corpo

nazione dei Vigili del Fuoco  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,  la

proroga del contributo straordinario di cui all’art.  1,  comma  972,

della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  con  la  disciplina  e  le

modalita’ ivi stabilite;

Visto il richiamato art. 1, comma  466,  della  legge  28  dicembre

2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 369, della legge  11

dicembre  2016,  n.  232  in  virtu’  del  quale:  «Per  il  triennio

2016-2018,  in  applicazione  dell’art.  48,  comma  1,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per  i  miglioramenti  economici

del personale dipendente dalle amministrazioni statali in  regime  di

diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale  sono

quantificati, complessivamente, in 300 milioni di  euro  a  decorrere

dall’anno 2016»;

Visto il citato art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165, in base al quale «Il Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza  con  i

parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di

cui all’art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,  n.  468  e  successive

modificazioni e integrazioni, l’onere derivante dalla  contrattazione

collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato  con  apposita

norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’art. 11 della

legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed

integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli  eventuali  oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato  per  la  contrattazione

integrativa delle amministrazioni dello Stato  di  cui  all’art.  40,

comma 3-bis»;

Visto l’art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,

secondo il quale con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri di cui al comma 365 del medesimo art. 1 si provvede anche ad

aggiornare, in coerenza con quanto previsto dalla citata  lettera  a)

del medesimo comma 365, i criteri di determinazione degli  oneri  per

la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018  del

personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici

diversi dall’amministrazione statale di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016,  da  porre  a  carico  dei

rispettivi bilanci ai  sensi  dell’art.  48,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

18 aprile 2016, emanato in attuazione dell’art. 1, comma  469,  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 con cui  sono  stati  determinati  gli

oneri per la contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  triennio

2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed

enti pubblici diversi dall’amministrazione statale in coerenza con le

risorse stanziate per  la  contrattazione  collettiva  a  carico  del

bilancio dello Stato dal comma 466 del medesimo art. 1;

Visto  il  richiamato  l’art.  48,  comma  2,  del  citato  decreto

legislativo, in base al quale «Per le amministrazioni di cui all’art.

41, comma 2, nonche’ per le universita’ italiane, gli  enti  pubblici

non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi  compresi

gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 70, comma 4, gli  oneri

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono  determinati

a carico dei rispettivi bilanci  nel  rispetto  dell’art.  40,  comma

3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo

dei contratti collettivi nazionali delle  amministrazioni  regionali,

locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono  definite

dal Governo, nel rispetto dei  vincoli  di  bilancio,  del  patto  di

stabilita’ e di  analoghi  strumenti  di  contenimento  della  spesa,

previa consultazione con le rispettive  rappresentanze  istituzionali

del sistema delle autonomie»;

Tenuto conto che i dati desunti dal Conto annuale relativi al  2015

evidenziano un aumento della consistenza del  personale  del  settore

Stato rispetto a quella considerata ai fini della  definizione  della

percentuale indicata nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 18  aprile  2016  e  che  pertanto  si  e’  reso  necessario

aggiornare la predetta percentuale  anche  con  riferimento  all’anno

2016;

Valutate le esigenze sottese alle finalita’ di cui alle lettere a),

b) e c) del richiamato art. 1, comma 365,  della  legge  11  dicembre

2016, n. 232 per la  determinazione  degli  importi  da  destinare  a

ciascuna delle medesime finalita’;

Considerate le indifferibili  esigenze  manifestate  dal  Ministero

della giustizia con nota del 23 febbraio 2017 che rendono  necessaria

l’autorizzazione ad assumere il personale di  magistratura  ordinaria

di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 5 novembre  2014,

la cui graduatoria e’ stata approvata in data 5 dicembre 2016;

Ravvisata la necessita’ di avvalersi, con decorrenza dal 1° gennaio

2017 e fino all’attuazione della delega  sulla  revisione  dei  ruoli

delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e

delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017,  della

facolta’ di prorogare il contributo straordinario di cui all’art.  1,

comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina  e

le modalita’ ivi previste;

Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Ripartizione del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della  legge  11

dicembre 2016, n. 232

 

1. La dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, come  ridotta  per  effetto  dell’art.  19,

comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  pari  a  1.479,12

milioni di euro per l’anno 2017 ed  a  1.928,24  milioni  di  euro  a

decorrere dall’anno 2018, e’ ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l’anno 2017 e 900 milioni  di  euro  a

decorrere dall’anno 2018 quali oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli

previsti dall’art. 1, comma 466, della legge  28  dicembre  2015,  n.

208,  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione

collettiva relativa al triennio 2016-2018 in  applicazione  dell’art.

48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i

miglioramenti    economici    del    personale    dipendente    dalle

amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) 119,12 milioni di euro per l’anno 2017  e  153,24  milioni  di

euro a decorrere dall’anno 2018, quale  finanziamento  da  destinare,

complessivamente, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,

in  aggiunta  alle  facolta’  assunzionali  previste  a  legislazione

vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi  compresi

i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  le

agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia  italiana

per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici  e

gli  enti  pubblici  di  cui  all’art.  70,  comma  4,  del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle  predette  risorse,

il Ministero della giustizia e’  autorizzato  ad  assumere,  a  tempo

indeterminato, il contingente di personale di magistratura  ordinaria

indicato nell’allegata tabella 1, nel limite  massimo  di  spesa  ivi

indicato per ciascuna annualita’. Le restanti assunzioni di personale

a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al  netto  di

quelle  destinate  per  l’assunzione  di  personale  di  magistratura

ordinaria,  sono  autorizzate  con  decreto  del  Ministro   per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e  delle  finanze,  previa  valutazione  delle

esigenze  espresse  dalle  amministrazioni  con  apposite   richieste

inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  –  Dipartimento

della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle  finanze

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze

di assunzioni a tempo  indeterminato  dell’Agenzia  italiana  per  la

cooperazione allo sviluppo  si  provvede,  nell’ambito  del  medesimo

decreto, mediante  l’assegnazione  delle  ulteriori  risorse  di  cui

all’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n.  232  pari  a

0,8 milioni di euro per  l’anno  2017  ed  a  3  milioni  di  euro  a

decorrere dall’anno 2018. Le risorse non utilizzate per le  finalita’

di cui alla presente lettera sono trasferite con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze al capitolo  n.  3027  dello  stato  di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per  il  loro

utilizzo nell’ambito della  contrattazione  collettiva  del  pubblico

impiego;

c) 760 milioni di euro per l’anno 2017 e 875 milioni  di  euro  a

decorrere  dall’anno  2018,  quale   finanziamento   complessivamente

destinato alla:

1) proroga, dal 1° gennaio 2017  e  fino  all’attuazione  della

delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di  cui  all’art.

8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n.

124, e all’art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario

di cui all’art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,

con la disciplina e le modalita’ ivi previste;

2) copertura degli oneri connessi  alla  piena  attuazione  dei

predetti provvedimenti  di  delega  sulla  revisione  dei  ruoli,  in

aggiunta alle  risorse  gia’  previste  a  tal  fine  a  legislazione

vigente;

3) copertura, ai sensi dell’art. 17, comma 7,  della  legge  31

dicembre  2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,  degli  oneri

indiretti derivanti dai decreti legislativi  attuativi  della  delega

sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).

Le risorse non utilizzate per le finalita’  di  cui  alla  presente

lettera sono destinate alla contrattazione  collettiva  del  pubblico

impiego di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera  b),  ultimo

periodo, del presente articolo, per le finalita’ di cui alle  lettere

a) e c) del medesimo comma 1, con decreti del Ministro  dell’economia

e delle finanze le risorse ivi indicate sono trasferite  al  capitolo

n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze. Con successivi decreti del Ministro  dell’economia  e  delle

finanze  si  provvede  alla  ripartizione   tra   i   bilanci   delle

amministrazioni interessate delle risorse di cui al comma 1,  lettere

b)  e   c),   del   presente   articolo,   previa   richiesta   delle

Amministrazioni medesime per quanto concerne la lettera  c)  e  sulla

base delle autorizzazioni ad assumere a tempo  indeterminato  di  cui

alla lettera b) .

Art. 2

 

Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi

contrattuali

 

1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a),

del presente decreto  e  dall’art.  1,  comma  466,  della  legge  28

dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico  del  bilancio  dello

Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018

e per  i  miglioramenti  economici  del  personale  dipendente  dalle

amministrazioni statali in  regime  di  diritto  pubblico  ammontano,

complessivamente, a 300 milioni  di  euro  per  l’anno  2016,  a  900

milioni di euro per  l’anno  2017  ed  a  1.200  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2018, comprensivi  degli  oneri  contributivi  ai  fini

previdenziali e dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive

(IRAP). Detti importi  corrispondono,  rispettivamente,  allo  0,36%,

all’1,09% e all’1,45% del «monte salari» utile ai  fini  contrattuali

determinato sulla base  dei  dati  del  conto  annuale  2015  di  cui

all’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito

dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e

accessorio  al  netto  della  spesa  per  l’indennita’   di   vacanza

contrattuale  nei  valori  vigenti  a   decorrere   dall’anno   2010,

maggiorato  degli  oneri  contributivi  ai   fini   previdenziali   e

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP).

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 367, della  legge

11 dicembre 2016, n. 232, le  amministrazioni,  istituzioni  ed  enti

pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001,  n.  165,  diverse   dall’amministrazione   statale,   per   la

determinazione degli oneri da porre a carico dei propri  bilanci  per

la contrattazione collettiva nazionale del personale  dipendente  per

il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all’ultimo  periodo

del comma 1.

3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e  a  decorrere

dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono

a quelli gia’ determinati per il pagamento dell’indennita’ di vacanza

contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010.

4. Per il personale  di  cui  all’art.  3,  comma  2,  del  decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  resta  fermo  quanto  previsto

dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3

 

Abrogazione

 

1.Il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  18

aprile 2016 e’ abrogato.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

Roma, 27 febbraio 2017

 

p. Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Boschi

 

Il Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

Madia

 

Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Padoan

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 643

TABELLA 1 – ALLEGATA AL DPCM

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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