Aeronautica Militare finalmente arrivano i trasferimenti a domanda: addio all’ ANNESSO II ?

Un passaggio storico nella forza armata, nella speranza, però, che non venga stravolto dai criteri che verranno adottati con la neo costituenda direttiva

La Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha diffuso un comunicato in cui preavvisa l’introduzione nella forza armata di trasferimenti ” a domanda”, ma dov’è la novità?

Dunque, al fine di capire la rilevanza storica della notizia riteniamo opportuno ricostruire in estrema sintesi il sistema dei trasferimenti dell’Arma Azzurra.

Fino al 2001, esisteva un meccanismo dei trasferimenti che prevedeva, oltre alle movimentazioni d’autorità, anche il diritto per ogni militare di presentare una domanda che doveva essere inoltrata obbligatoriamente all’autorità superiore, tali domande  davano luogo, successivamente,  ad una graduatoria nazionale a cui il militare interessato poteva accedere. In tale contesto, al tempo, vi era la possibilità di valutare la correttezza dell’azione amministrativa ed, eventualmente, proporre ricorso laddove emergessero elementi indicatori di un vizio i legittimità nella gestione delle domande di trasferimento.

Nel 2001 entrava in vigore la direttiva DIPMA UD001 che stravolgeva di fatto tutto il sistema dei trasferimenti eliminando le movimentazioni a domanda “ordinarie”, ovvero istituendo in via principalmente esclusiva i trasferimenti d’autorità, e, e prevedendo in modo marginale  i trasferimenti a domanda ovvero quelli derivanti da leggi speciali (es. quella relativa agli incarichi politici negli enti territoriali, a tutela dei portatori di handicap, il ricongiungimento del coniuge dipendente pubblico).

Il nodo cruciale di questa innovazione era in pratica questo: veniva sostanzialmente introdotto un potere discrezionale in capo ai comandi periferici di decidere chi inserire e e chi no nelle pianificazioni annuali e pluriennali. Rimanevano solamente delle ipotesi marginali di trasferimenti a domanda anche per particolari esigenze familiari non rientranti nei casi previsti dalla legge, rimesse comunque alla piena discrezionalità dei Comandanti degli enti periferici ed anche dei Comandi superiori (c.d. par. 4 della direttiva).

Nel 2001, l’entrata in vigore della nuova direttiva aveva da subito alimentato numerose critiche che non si sono mai assopite a distanza di quasi vent’anni, in particolare le critiche si riferivano all’eccessivo potere dato ai Comandanti di decidere chi segnalare, e la totale carenza di trasparenza nei criteri che questi adottavano per la scelta dei nominativi. Conseguenza logica anche le difficoltà di avviare azioni legali, dato l’ampio margine dato alla discrezionalità amministrativa.

La direttiva del 2001 (tutt’oggi vigente) prevedeva inoltre che, unitamente alla documentazione di programmazione/pianificazione delle movimentazione, occorreva inoltrare all’autorità competente anche il famigerato “ANNESSO II” , ossia una dichiarazione con cui l’interessato manifestava le sedi eventualmente desiderate.

Evidentemente i Comandanti si trovavano per la prima volta ad avere la responsibilità di gestire direttamente una materia estremamente delicata, che affrontavano in molti casi realizzando una prassi, a nostro avviso paradossale. In pratica i Comandanti invitavano tutti i militari interessati a compilare l’Annesso 2, evidenziando che successivamente la stessa autorità avrebbe provveduto ad individuare i nominativi che effettivamente venivano inseriti ovvero resi disponibili nella pianificazione.

In pratica con la direttiva UD001 si eliminavano le domande di trasferimento “ordinarie” gestite a livello nazionale dalla Direzione per l’Impiego, e si introduceva un “filtro” al livello periferico, considerato da molti come eccessivamente arbitrario.

Ma c’è di più,  probabilmente con l’intento di far digerire  più dolcemente la pillola, in molte realtà periferiche ma anche verosimilmente  anche a livello di alto comando, venivano adottati dei “criteri di selezione-graduatorie”, propagandati talvolta come strumento di garanzia, ma evidentemente carenti sul piano della trasparenza e  dell’equità.

Erroneamente molti militari venivano (e tuttora sono)  “confusi” da tale sistema, fino a considerare il c.d. ANNESSO II alla stregua di una istanza di trasferimento, arrivando a convincersi in certi casi di  vantare un diritto nei confronti del Comandante di pretendere l’invio del menzionato Annesso all’autorità superiore. 

Probabilmente il fatto che a titolo di indagine veniva fatto compilare a tutti gli interessati nella fase preliminare (v.s.), l’indicazione delle sedi desiderate unitamente ad una buona dose di disinformazione, induceva in errore molti interessati.

Nulla di più sbagliato. L’annesso 2 non è, e non è mai stata, una domanda di trasferimento.

Nel corso degli anni si andava a delineare una ulteriore prassi quella di chiedere agli interessati trasferiti presso una sede indicata nell’Annesso II, la rinuncia al trattamento di trasferimento (c.d. legge 100)!!! Già difficile a credersi, ed invero, per un verso l’amministrazione eliminava i trasferimenti a domanda assumendo la piena libertà di scelta, e da ciò avrebbe dovuto derivare necessariamente il pagamento della legge 100; per l’altro, invece, molti interessati si vedevano in qualche modo condizionati da tale sistema, sapendo che rinunciando al tale trattamento economico avrebbero evidentemente avuto più probabilità di essere trasferiti dove richiesto. Tale prassi è stata poi dichiarata illegittima da un recente intervento della giurisprudenza. 

A complicare le cose ci si è messo pure il legislatore che nel 2010 approvava il codice dell’ordinamento militare nel quale veniva introdotta una norma che sottraeva esplicitamente gli ordini (fra cui è enucleabile anche il trasferimento d’autorità) alle norme sulla trasparenza amministrativa.

Da qui un malcontento latente e diffuso, probabilmente alimentato da una percezione – a torto o a ragione non è dato saperlo – che l’azione amministrativa fosse svolta non sempre con criteri imparziali e connessi alle effettive finalità istituzionali.

Dopo questa esperienza di “assolutimo” amministrativo nel campo dei trasferimenti, non può che essere accolta con estremo clamore e piena condivisione la notizia con cui la DIPMA preavvisa il ripristino dei trasferimenti a domanda, relegando quelli d’autorità (ovvero con annesso II) ad un ruolo secondario e previsto “… solo per dare seguito ai trasferimenti resi necessari da indifferibili e prioritarie esigenze funzionali dell’Amministrazione …”.

Concludiamo esprimendo la nostra fiducia affinché lo sforzo di ripristinare una più sentita percezione di correttezza amministrativa abbi il suo seguito con la stesura di una direttiva che disciplini in modo equo, imparziale e soprattutto trasparente il futuro meccanismo di movimentazione a domanda.

Sideweb

Centro Studi Diritto Militare.

 

Riportiamo il testo del messaggio 

 

martedì 03/09/2019 11:05

Aeronautica Militare

DIREZIONE PER L’IMPIEGO

DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA

La Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’A.M. è costantemente impegnata nella ricerca di nuovi strumenti e metodologie volti ad armonizzare e conciliare le naturali aspettative del personale con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, al fine di attuare i trasferimenti di sede nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla legge.

A tal fine, sentito il CO.CE.R. AM, è stato avviato lo studio di una nuova procedura di trasferimento che, tenendo in considerazione anche il parere del Comandante di Corpo, consentirà al personale di essere trasferito “a domanda”, sulla base di una propria aspirazione d’impiego, senza alcun obbligo di motivazione. La nuova procedura, da intendersi “complementare” alla Programmazione annuale dei trasferimenti “d’autorità” ed ai restanti istituti previsti dalla vigente Direttiva per l’impiego (DIPMA UD-001), sarà disciplinata attraverso un’apposita Circolare annuale e verosimilmente troverà applicazione, in via sperimentale, già a partire dal prossimo anno, limitatamente al personale dei Ruoli Sottufficiali e Graduati, per essere successivamente estesa al restante personale.

In questo contesto, in attesa che venga adeguatamente aggiornata la citata Direttiva per l’impiego del personale militare dell’A.M., è stato disposto che, a partire dal prossimo anno, la Programmazione annuale delle movimentazioni “d’autorità” sarà strutturata ed utilizzata solo per dare seguito ai trasferimenti resi necessari da indifferibili e prioritarie esigenze funzionali dell’Amministrazione.

            IL DIRETTORE

(Gen. S.A. Roberto COMELLI)

 

 

 

 

 

 

 

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