Il nuovo C.F.I. del personale Dirigente introdotto dal riordino delle carriere

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Come noto il recente riordino delle carriere ha introdotto rilevanti modifiche normative che hanno coinvolto anche il personale Ufficiale che, a partire dal grado di Maggiore a salire, è stato sottratto alla contrattazione in quanto inquadrato nella categoria dei dirigenti, e conseguentemente si sono visti privare del Compenso Forfettario di Impiego ancora vigente per il solo personale non dirigente.

Lo stesso riordino ha però introdotto un particolare compenso dedicato al personale dirigente che sostanzialmente sostituisce il C.F.I. e attinge a fondi diversi (vedi articolo  1826 bis c.o.m.) e sarà disciplinato da criteri e valori diversi rispetto a quelli del compenso corrisposto al personale non dirigente.

Va evidenziato che a differenza dal C.F.I. in precedenza riconosciuto dalle norme contrattuali a tutti i militari contrattualizzatati (fino al grado di Ten. Col.), il  nuovo fondo dirigenti verrà corrisposto anche ai colonnelli e generali. 

Lo stato Maggiore Difesa ha predisposto lo schema di decreto interministeriale che definisce i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi.

In ottemperanza a quanto indicato nella citata norma, questo Stato maggiore ha predisposto uno schema di decreto interministeriale, a firma del Sig. Ministro della Difesa di concerto con il Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed intrapreso le azioni per la finalizzazione dell’iter approvativo del citato schema, il quale prevede dal 1° gennaio 2018, il Compenso forfetario di impiego per tutti i dirigenti ed estende il Compenso forfetario di guardia ai colonnelli, con i medesimi requisiti e modalità applicative attualmente previste per il personale contrattualizzato.

Scarica la lettera dello Stato Maggiore Difesa

D.Lgs. 15/03/2010 n. 66
Codice dell’ordinamento Militare

Art. 1826-bis Fondo  

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.
4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.

 

Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’art. 11, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 94/2017.

 

 

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