Roma, 22 Mag 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Carlo Sala – Vediamo un po’ di capire chi e quando si deve pagare la Tasi (Imposta sugli immobili). (Di seguito l’articolo). – Governo del cambiamento o meno, la Tasi (imposta comunale sui servizi indivisibili) c’era e resta e va pagata ai Comuni per il 16 giugno.
La Tasi è un’imposta legata agli immobili, ma non si paga per tutti i beni di questo tipo. Sono assoggettati a Tasi la prima casa di lusso (ovvero rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), le seconde case, i negozi, uffici ed immobili destinati ad attività d’impresa ed fabbricati rurali ad uso strumentale.
Sono invece esenti da Tasi: l’abitazione principale e le relative pertinenze, eccetto quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati da studenti universitari e soci assegnatari, anche senza residenza, come abitazione principale; i fabbricati e gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi; l’unico immobile posseduto e non dato in affitto dal personale di forze armate, vigili del fuoco, polizia; l’immobile ad uso abitativo di anziani o disabili che siano ricoverati in modo permanente in istituto (purché l’unità in questione non venga concessa in affitto nel tempo del ricovero).
La Tasi va pagata anche dagli inquilini solo in un caso: se l’immobile in affitto non rappresenta la loro abitazione principale (perché se invece hanno lì la residenza, non devono pagare nulla a titolo di Tasi). In questo caso devono pagare una quota che oscilla dal 10% al 30% dell’ammontare totale della tassa stessa (la parte residua è a carico del proprietario dell’immobile). L’artcolo completo prosegue qui >>> http://www.today.it/economia/tasi-quando-si-paga.html