Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo.
L’atto con cui il disegno di legge approda in Senato è il numero 1542 del 9 ottobre 2019. Il documento proposto dai senatori D’Arienzo, Valente e Verducci vede come proposito di normalizzare le Associazioni a carattere sindacale dai militari.
La sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto ai militari il diritto di associazione a carattere sindacale, per salvaguardare i diritti dei militari al pari di qualsiasi lavoratore.
Tale sentenza per il momento ha dato la possibilità di far nascere un numero considerevole di Associazioni Sindacali, senza che nessuna di queste effettivamente sappia come interpretare il proprio ruolo nella difesa dei diritti dei propri iscritti e nei confronti dei Vertici Militari.
La proposta di legge in discussione al Senato, vuole quindi indicare in modo chiaro quali sono le caratteristiche che deve avere un sindacato militare e quali argomenti può trattare.
Mettendo da parte per il momento tutti i tecnicismi utili per la creazione di un sindacato, ci concentriamo in modo particolare su quegli aspetti che riguardano le materie oggetto di trattazione da parte dei sindacati.
Fissiamo dunque prima i principi basilari indicati dal disegno di legge, dove i commi 1 e 2, dell’articolo 1, definiscono che:
- Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.
- Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.
Sanciti i diritti base, possiamo continuare la lettura concentrandoci su alcuni aspetti di tutela. Ovvero, chi esercita attività di delegato sindacale in qualche modo deve essere tutelato. Per questo motivo, l’articolo 7 prevede che: I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell’espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.
Dalla tutela dei delegati, vediamo cosa possono fare i sindacati per tutelare gli interessi degli iscritti. La proposta di legge in discussione prevede tante cose, soffermandoci all’articolo 8, leggiamo che: possono esprimere pareri sui provvedimenti adottati, fare proposte e richieste ai Ministeri. Possono anche chiedere di essere ascoltati in commissione difesa.
Ma nello specifico, essi possono agire secondo quanto indicato al successivo articolo 9:
- chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;
- presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;
- esercitare attività di vigilanza sull’attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione,mediante la presentazione di osservazioni direttamente all’autorità di riferimento;
- esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
- avvalersi di consulenti esterni;
- richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l’approfondimento delle questioni per le quali è prevista l’espressione del parere;
- attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell’Unione europea;
- audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;
- promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.
Però, il successivo comma 4 definisce bene i compiti e le materie oggetto di trattazione per le associazioni sindacali, nello specifico il comma 4 indica che:
Sono oggetto di contrattazione per le Forze Armate le materie stabilite dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e per i Corpi di Polizia ad ordinamento militare le materie di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:
- l’articolazione dell’orario di lavoro;
- le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
- gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l’integrazione del personale femminile,la salute e la sicurezza sul lavoro, l’alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
- le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;
- la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.
Quindi, quando questo decreto legge sarà approvato, i sindacati avranno uno strumento su cui basare le proprie attività di tutela nei confronti del personale militare. Inoltre la stessa legge prevede una delega per il Governo, indicata all’articiolo 14, che prevede entro tre mesi dall’entrata in vigore della stessa, l’attuazione da parte del Governo ad adottare uno o più decreti per:
- abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;
- modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.
Continua a seguirci, presto altre novità sui vari argomenti caldi si sindacati e il riordino delle carriere.
Fonte: Disegno-di-Legge-A.S.-1542-Libertà-di-associazione-sindacale-militari