Legge Sindacati Militari: dalle competenze dell’articolo 5 al potere negoziale.

Un ottimo punto di partenza per la tutela del personale delle Forze Armate e Guardia di Finanza.

Pubblicata da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale, edizione generale del 12 maggio nr. 110, la legge nr. 46 del 28 aprile 2022 relativa alle Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Entrerà in vigore dal 27 maggio 2022. 

Legge sindacati militari e guardia di finanzaFase quasi finale di un percorso che ha visto la nascita dei Sindacati per il personale Militare già dalla sentenza della Corte Costituzionale del 11 aprile 2018, e che si completerà con l’attuazione delle Deleghe che la legge conferisce al Governo per l’emanazione dei Decreti attuativi. La neonata legge sulla Sindacalizzazione dei Militari per come è scritta già offre un quadro pressoché completo (in una visione futurista offre un ottimo punto di partenza) delle competenze, ovvero delle materie che le associazioni sindacali possono trattare. Nel dettaglio, sono i 7 punti del comma 2 dell’articolo 5 ha stabilire le materie di competenza.

 

Cosa indica il Comma 2 dell’Articolo 5?

Il comma 2 precisa che sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

  1. ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, (per il personale non dirigente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare: trattamento economico fondamentale e accessorio, trattamento di fine rapporto e pensionistico, durata massima orario lavoro settimanale, licenze, permessi brevi per esigenze personali, aspettativa per motivi privati o per infermità, trattamento economico di missione, trasferimento e lavoro straordinario, criteri per l’istituzione  di organi  di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo,  nonché per la gestione  degli enti  di assistenza del personale, istituzione fondi integrativi servizio sanitario nazionale), nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (materie oggetto delle procedure negoziali  per  il  personale dirigente: le misure per incentivare l’efficienza del servizio, il congedo ordinario e congedo straordinario, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative i distacchi e i permessi sindacali, il trattamento di missione e di trasferimento, i criteri di  massima  per  la  formazione  e  l’aggiornamento, professionale, i criteri di massima per la gestione degli enti di  assistenza del personale), come modificato dal comma 5 del presente articolo;
  2. all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
  3. all’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
  4. alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
  5. alle pari opportunità;
  6. alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  7. agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

 

In aggiunta a quanto specificato dal comma 2, lo stesso articolo 5 al comma 4, specifica che in relazione delle varie materie di competenza, possono anche:

  1. presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
  2. essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
  3. chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

 

I rappresentanti Sindacali Nazionali possono anche sedersi al tavolo della contrattazione?

Ovviamente la risposta è affermativa. Infatti un ulteriore elemento di conferma a tale competenza, è indicato all’articolo 11, dove è chiaramente specificato che alle Associazioni professionali a carattere Sindacale per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Quindi saranno chiamati a esprimere non solo pareri, ma anche proporre miglioramenti dei prossimi contratti di lavoro, per tanto essere parte integrante del tavolo negoziale.

Relativamente al Contratto di Comparto Difesa e Sicurezza, ricordiamo l’iter per il rinnovo per il triennio 2019-2021: a dicembre 2021 fu completato, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2022. Ma per l’entrata in vigore bisogna aspettare però la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il Decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica il 24 aprile scorso. 

Il vecchio contratto ha avuto tempi molto lunghi, tutto a discapito del personale dei vari comparti interessati. Con le attribuzioni assegnate ai Sindacati Militari, il prossimo contratto dovrebbe avere tempi più brevi, per la parte di contrattazione, ma soprattutto per la parte di attuazione. Evitando così inutili lungaggini burocratiche nel rispetto del personale che sempre più spesso è elogiato da istituzioni e media per il loro operato in ogni ambito in cui sono chiamati a confrontarsi. 

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