Non tutte le armi bianche si denunciano

Roma, 09 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Ruggero Pettinelli – Uno dei temi sempre di attualità è quali armi bianche debbano essere denunciate e quali no. In altre parole: una sciabola da ufficiale, ma senza il filo, è “arma” o non lo è? Da un punto di vista giuridico, una lettura letterale dell’articolo 30 del Tulps (sono armi proprie “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona) porta a concludere che ogni qual volta la spada, la sciabola, il pugnale o un’altra arma bianca non presenti affilatura e/o punta, la sua “destinazione naturale” non sia l’offesa alla persona, bensì uno scopo differente, che può essere per esempio di tipo cerimoniale od ornamentale. La cosa interessante, forse sfuggita ai più, è che il 2 marzo 2016 lo Stato maggiore dell’esercito, sentito il ministero dell’Interno, ha emanato una circolare nella quale fornisce un appoggio ufficiale, per così dire, a questa interpretazione logica: “Il gabinetto del ministro”, si legge, “ha chiarito che i detentori di sciabole per ufficiali e marescialli e di spadini da cadetto, siano essi in servizio o in congedo, ovvero i loro eredi e aventi causa, non sono vincolati dai contenuti dell’arti. 6, comma 2, del d.lgs. n. 121/2013, che impone ai detentori di “armi” di produrre all’autorità di pubblica sicurezza, qualora non abbiano già provveduto nei 6 anni precedenti, la certificazione medica di cui all’art. 35, settimo comma, del regio decreto n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps), prevista per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco.  L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.armietiro.it/non-tutte-le-armi-bianche-si-denunciano-9602

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