Roma, 15 Set 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Valerio Damiani – Si chiude con un’altra decisione della Corte dei Conti a Sezioni Unite la questione relativa al coefficiente di rendimento applicabile ai militari e alle figure equiparate. (Segue articolo). – «La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile».
Lo ha stabilito la Corte dei Conti nella sentenza n. 12/2021 emessa a sezioni riunite e depositata in cancelleria lo scorso 9 settembre.
La Corte conferma così quanto già anticipato ad inizio anno sulle pagine di questa rivista chiudendo così il lungo contenzioso legale sull’applicazione dell’articolo 54 del DPR 1092/1973.
Ad inizio anno la Corte con la sentenza n. 1/2021 aveva stabilito che il personale militare (Aeronautica, Marina, Esercito) ed equiparato (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) con un’anzianità al 31.12.1995 compresa tra 15 e 18 anni (rectius 17 anni, 11 mesi e 29 giorni) avrebbe goduto di una aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva in luogo del 2,33% attribuito dall’INPS.
L’Istituto ha poi recepito il mutato orientamento con la Circolare n. 107/2021. Nelle motivazioni si intuiva che il coefficiente di rendimento del 2,44% avrebbe trovato applicazione anche per i soggetti con meno di 15 anni di anzianità contributiva ma in tale occasione la Corte non si era espressa in modo definitivo (perché non era stato formulato un quesito in tal senso). L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-aliquota-del-2-44-anche-per-chi-ha-meno-di-15-anni-al-31-dicembre-1995