Promozione Luogotenenti AM dei Primi Marescialli +8 anni di grado

 

Il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha emanato il decreto di promozione dei Primi marescialli che alla data del 07/07/2017 (data di entrata in vigore del riordino delle carriere D.lgs. 94/2017) avevano una anzianità di grado pari o superiore a 8 anni grado.

L’avanzamento dei militari in argomento ha avuto luogo in virtù dell’articolo 2251 ter del Codice Ordinamento Militare.

Art. 2251-ter Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (1)

1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all’anzianità nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell’articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell’articolo 1282.
3. I primi marescialli, inseriti nell’aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1051.
5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall’articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

scarica il provvedimento da questo link

Art. 1278 Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
a) 8 anni per l’avanzamento al grado di primo maresciallo;
b) 8 anni per l’avanzamento al grado di luogotenente. (1)
<<abrogato<< 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni. (2) >>abrogato>>
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l’avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
b) 7 anni per l’avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
(1) Questo comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94.

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