TFS: Comunicato Stampa INPS in Contrasto con Sentenza TAR Lazio

Il personale che accede alla pensione deve aspettare anni prima di vedere pagata la propria liquidazione e potrebbe essere incostituzionale.

Roma, 28 agosto 2022 – Il comunicato stampa pubblicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in data 26 agosto 2022, regola di fatto il pagamento di fine rapporto di servizio dei dipendenti pubblici specificando sia modalità che tempistiche di erogazione del TFS così come previsto da una precedente circolare.

Chi sono i Dipendenti Pubblici?

Sono definiti Dipendenti Pubblici tutto il personale che presta il proprio servizio/attività lavorativa in uno dei Dicasteri o Amministrazioni dello Stato indicati dal Decreto Legislativo nr. 29 del 3 febbraio 1993 e successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001.

Quali sono le indicazioni dell’INPS?

L’INPS, già con una nota esplicativa pubblicata nel 2017 e aggiornata il 14 maggio 2019 aveva precisato le tempistiche di erogazione dei pagamenti del TFS/TFR come segue:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

 

Cosa precisa il Comunicato Stampa INPS?

Con il recente comunicato l’INPS aggiunge un ulteriore approfondimento relativamente alle tempistiche e le somme da erogare. Sulla base di queste tempistiche, l’erogazione della prestazione può quindi avvenire:

  • in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Le tempistiche di erogazione saranno poi soggette ad ulteriori 90 giorni necessari per gli adempimenti istruttori delle pratiche.

Necessario ricordare che la rateizzazione del TFS/TFR fu una misura inserita nella legge di bilancio del 2013 per sopperire un periodo di particolare crisi economica in cui si trovava l’Italia. Precisamente sono gli articoli 484, 485 e 486 della legge 147 del 27 dicembre 2013 e poi entrata in vigore il 1 gennaio 2014 a definire tali dettagli.

Perché tale procedura potrebbe non essere corretta o addirittura incostituzionale?

Di recente, abbiamo trattato l’argomento TFS/TFR da un punto di visto meramente giuridico, riportando una sentenza del TAR del Lazio e pubblicato sul portale ForzeArmate.org, in cui si indicavano le decisioni prese dai Giudici del Tribunale Amministrativo con sede a Roma.

Il Ricorso al TAR fu sottoposto da un Dirigente della Polizia di Stato che aveva cessato il servizio per raggiunti limiti di età. La richiesta del ricorrente verteva sul riconoscimento del diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazione e condanna dei resistenti a liquidare e a corrispondere senza dilazione l’intero importo dovuto oltre interessi e rivalutazione.

Cosa ha definito il TAR del Lazio

I Giudici del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio in prima analisi hanno valutato la regolarità della richiesta, quindi ritenendo poi fondata la richiesta del ricorrente. Successivamente a conclusione dell’analisi di tutti gli elementi portati in evidenza dalle varie parti in causa ha ritenuto di sospendere il Giudizio con la seguente motivazione:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) sospende il giudizio e, ai sensi dell’art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost. Tutti i dettagli qui

In attesa della Pronuncia della Corte Costituzionale

Quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’argomento, nel caso in cui saranno accettate le motivazioni trasmesse dal TAR del Lazio in relazione al TFS, allora l’erogazione del Trattamento di Fine Servizio o Fine Rapporto dovranno essere pagati in una unica soluzione e non come definito adesso dalle norme comunicate dall’INPS.

Ritenendo giustificate le motivazioni analizzate dai Giudici del TAR, sarebbe stato comunque opportuno, già in quella sede, una decisione favorevole alla liquidazione del TFS in unica soluzione e non in diversi ratei così come predisposti dall’Istituto di Previdenza. Perché i ratei e le dilazioni dei pagamenti ledono la dignità del Lavoratore, il quale è costretto dopo una vita intera di sacrifici, ad aspettare ulteriore tempo per ricevere ciò che negli anni di servizio ha messo da parte.

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