TAR Lazio: Incostituzionale il differimento del TFS, chiesto il giudizio della Corte Costituzionale

Il pagamento rateale del trattamento di fine rapporto di servizio non può andare all’infinito.

Roma 28 maggio 2022 – Una recente sentenza del Tar Lazio mette in discussione la correttezza del differimento del pagamento del trattamento di fine rapporto (TFS) in due o più ratei.

La pronuncia del TAR Lazio arriva dopo che un dipendente pubblico ha richiesto il riconoscimento del diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazione e condanna dei resistenti a liquidare e a corrispondere senza dilazione l’intero importo dovuto oltre interessi e rivalutazione.

L’analisi fatta dai Giudici del Tribunale Amministrativo, ha evidenziato come la rateizzazione del Trattamento di Fine Servizio nel tempo abbia avuto delle modifiche fino alle disposizioni che prevedono la corresponsione entro 24 mesi dalla cessazione dal lavoro o servizio.

Diversi decreti hanno modificato i termini di pagamento del trattamento pensionistico compreso il compenso di fine servizio.

La crisi deve essere contingente e non in un arco temporale indefinito

Dalla lettura della sentenza del TAR si evince che i ratei del TFS erano stati formulati per ovviare contingenti ristrettezze economiche del paese. I giudici hanno però ritenuto che tali incertezze economiche non possono essere perenni e continuative, ovvero non può riguardare un arco temporale indefinito, ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve atteggiarsi quale misura una tantum. Dopo anni, tali provvedimenti ancora in essere, hanno assunto un carattere strutturale.

La legittima incostituzionalità

Oltre ciò si concorre che esiste effettivamente, con fondato dubbio, un contrasto con l’articolo 36 della costituzione, precisamente i giudici riportano:

che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con l’art. 36 Cost.

Cosa definisce l’articolo 36 della costituzione?

L’art. 36 della Costituzione statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Da qui l’ulteriore approfondimento fatto dai giudici, evidenziando il senso di tale articolo costituzionale e come la retribuzione non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, deve essere adeguata e sufficiente proprio come indicato dell’articolo. 36 della Costituzione.

Inoltre precisa che ci deve essere riguardo non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione.

Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle indennità di fine rapporto, comporta la necessità che anche queste ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del lavoro.

Il parere del TAR in tal senso consolida anche la ragione del TFS affermando che il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone proprio, attraverso l’integrale e immediata percezione di detto trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo.

La decisione del TAR Lazio

Da qui, la decisione dei Giudici del Tribunale Amministrativo della regione Lazio di sospendere il giudizio e inviare tutto il carteggio alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, per contrasto con l’articolo 36 della Costituzione Italiana.

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