Visite fiscali: Il Codice “E” sul certificato di malattia

Roma, 29 Ott 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Davide Grasso – Vediamo di capire di cosa si tratta. – Non serve chiedere al medico curante di apporre il codice “E” sul certificato di malattia nella speranza di evitare le visite fiscali domiciliari da parte dei miedici Inps.

Lo spiega l’Inps, smentendo alcune notizie diffuse sul web che consigliano a molti lavoratori di fare questa richiesta al proprio dottore. L’istituto fa presente innanzitutto che le norme non prevedono un esonero dal controllo ma solo dall’obbligo di reperibilità. In ogni caso resta possibile la verifica concordata con l’interessato.

Hanno la possibilità di non rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o in situazione di invalidità riconosciuta pari ad almeno il 67% Per i dipendenti pubblici l’esonero dalla reperibilità è possibile per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

per causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;

per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/inps-il-codice-e-sul-certificato-di-malattia-non-esonera-dalle-visite-fiscali-54234243

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