10 Aprile 2018, il giorno dei diritti sindacali per i Finanzieri e per il mondo militare

Roma, 12 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Eliseo Taverna – Quasi vent’anni dopo la Corte Costituzionale viene di nuovo chiamata in causa per valutare se le norme che vietano la costituzione e l’adesione alle organizzazioni sindacali da parte del personale militare (Forze di Polizia e Forze Armate) sono contrarie al dettame Costituzionale, alla Convenzione Europea, alla Convenzione OIL ed alla carta sociale europea. Per l’esattezza, infatti, il 13 Dicembre 1999 la Corte Costituzionale dichiaro’ non fondata la questione di legittimita’ Costituzionale dell’art. 8 primo comma della Legge 382/78 (Norme di principio sulla disciplina militare) sollevata in riferimento agli articoli 3, 39 e 52 terzo comma della Costituzione, dal Consiglio di Stato – IV Sezione, con ordinanza del 2 Giugno 1998. Da allora, ovviamente, seppur sono rimasti inalterati sia l’approccio delle Amministrazioni alla tematica sia la mancanza di coraggio della classe politica ad innovare in un comparto e su una materia vitale per la democrazia, sono intervenuti molti elementi nuovi, soprattutto in ambito europeo, che oggi costituiscono, senz’altro, il valore aggiunto. Il Consiglio di Stato, infatti, (r.o. 111/2017) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) che vieta ai militari la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale nonché di aderire ad altre associazioni già esistenti. La disposizione censurata, ad avviso del giudice rimettente, contrasterebbe con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della CEDU, come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia” (ricorso n. 32191/09). In base al principio di diritto già affermato dalle due pronunce della Corte EDU, ha ricordato il giudice rimettente, la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione dei menzionati articoli 11 e 14 della Convenzione.  L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.sicurezzacgs.it/10-aprile-2018-giorno-dei-diritti-sindacali-mondo-militare/

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