Assegno Unico: ricalcolo automatico per chi lo percepisce

Non serve presentare una nuova domanda.

Il Decreto legislativo 230/2021 stabilisce le modalità di erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) in base al reddito familiare certificato dall’ISEE. Lo stesso Decreto demanda all’INPS la facoltà di mettere in atto ogni azione per calcolare, corrispondere e monitorare l’erogazione del beneficio economico che dal 2022 ha sostituito gli assegni familiari per i figli.

Quindi, l’erogazione dell’Assegno Unico da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per l’anno 2023 continua fino al mese di febbraio con i valori calcolati nel 2022 all’atto della presentazione della domanda.

Cosa succederà da marzo 2023

In base al Decreto legislativo 230/2021 la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda al mese di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.

Lo stesso decreto ha previsto che l’INPS debba porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare numero 132 del 15 dicembre 2022 ha precisato che a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà ad erogare d’ufficio la misura economica introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Per tanto, dal giorno primo di Marzo tali valori saranno adeguati, quindi ricalcolati automaticamente, in base alla situazione economica familiare derivante dalla nuova ISEE presente in banca dati INPS, salvo che  non siano intervenuti altri cambiamenti rilevanti al nucleo familiare, ad esempio la nascita di un figlio o inserimento di un figlio con disabilità.

La Circolare 132, inoltre, al punto 3 specifica anche le modalità di presentazione della domanda per i nuovi beneficiari.

Per la consultazione delle emissioni dei pagamenti o lo stato dei pagamenti si potrò accedere  nell’area riservata del sito dell’INPS nella sezione: Prestazioni e Servizi / Fascicolo previdenziale del cittadino, dal menu laterale: Prestazioni /Pagamenti.

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