Assegno vitalizio: la Magistratura condanna il Ministero della Difesa ad equiparare le vittime della criminalità e del terrorismo con le vittime del dovere ed ai soggetti equiparati

la legge è uguale per tutti

Taranto, 31.12.2015 – Il Giudice del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4249/2015 depositata il 28.12.2015, ha condannato il Ministero della Difesa a riliquidare l’assegno vitalizio ad un reduce delle zone di intervento per conto dell’ONU, ammalatosi per effetto dell’esposizione all’uranio impoverito, nonché riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere, da euro 258,23 a euro 500,00.

Nell’interessante sentenza si legge:

L’art. 2 della legge n. 407 del 1998 ha previsto la concessione, oltre ad altre elargizioni, di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili , soggetto alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d. lgs n. 503/1992, in favore dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge n.302/1990, di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici , per fatti di criminalità organizzata e per azioni di repressione e prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di criminalità organizzata.

Quindi la legge n. 350 del 2003, all’art. 4 comma 238, ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n.407 sono elevati a 500 euro mensili.

Ora in base al tenore letterale di tali disposizioni si rileva:

a) che l’assegno vitalizio fissato nella misura 500.000 lire corrispondenti ad euro 258,23 è stato riconosciuto in favore sia delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia dei soggetti che hanno avuto conseguenze fisiche in occasione di azione volte a reprimere o prevenire azioni delittuose del genere di quelle sopra evidenziate, con una equiparazione quindi delle vittime del dovere come indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge n.302/1990 ;
b) che il legislatore, con la norma di cui al comma 238 dell’art.4 della legge n.350/2003, ha inteso unicamente elevare l’importo dell’assegno vitalizio de quo, originariamente fissato in 500.000 lire, ( pari ad euro 258,23 ) portandolo ad euro 500,00 , esattamente il doppio della misura in origine prevista e determinata ( secondo il regime monetario della lira all’epoca vigente).

E’ intervenuto quindi il DPR n.243 del 2006, emanato in attuazione del coma 565 dell’art.1 della legge 23/12/2005 n.266, che ha disciplinato i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze in parola , con la previsione di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.

Detto regolamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, non va a modificare in senso restrittivo l’ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, se è vero che all’art. 1 fa riferimento alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate, con ciò estendendo la elargizione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportate menomazioni e ferite nell’adempimento del dovere.

Per quanto attiene poi all’aspetto oggettivo, il successivo art. 4 dello stesso DPR, relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n.407/1998 ( euro 258,23 pari a lire cinquecentomila ), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell’assegno stesso.

In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v’ è quindi motivo per escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art. 4 comma 238 della legge n.350/2003 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica.

Ad escludere sul punto ogni distinguo sia soggettivo che oggettivo depone, infine, il fatto che anche alla luce delle successive modifiche intervenute nella normativa di settore è evincibile un intento perequativo del legislatore”.

Si allega la sentenza integrale (gentilmente concessa dal’avv. Danilo LORENZO) (>>>LINK) e non si può non auspicare la progressiva estensione dell’adeguamento per l’assegno vitalizio – già riconosciuto alle vittime della criminalità e del terrorismo – a tutte le vittime del dovere ed ai soggetti equiparati senza adire la Magistratura.

Antonio De Muro

 

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