Roma, 7 gen 2015 – (Seg. Circolare prot. n. M_D GMIL1 III 7 5 0006792 in data 9 gennaio 2013 – abrogata dalla presente). Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, all’articolo 1369, la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo, in sostituzione dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
Il citato articolo 1369 prevede che:
“I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della Difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva”.
La presente circolare detta le modalità applicative dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare, fornendo un quadro organico e sistematico sull’argomento.
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/Cessazione_effetti_sanzioni_disciplinari_corpo.aspx