Come le Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa continuano ad essere sorde difronte alla Costituzione ed agli orientamenti della giustizia amministrativa

Roma, 05 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Eliseo Taverna – L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151  stabilisce per i dipendenti pubblici con figli minori fino a tre anni, una peculiare mobilità finalizzata a ricongiungere il lavoratore al proprio nucleo familiare e più segnatamente nella Provincia o in una Provincia della Regione ove svolge la propria attività lavorativa il coniuge. Le ragioni che sottendono a tale previsione normativa risiedono nell’esigenza di agevolare e garantire, nei primi anni di vita del bambino, la presenza nella famiglia di entrambi i genitori. Esigenze genitoriali che, peraltro, sono costituzionalmente garantite dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione e che attengono alla cura della famiglia ed in particolar modo, in questo caso, alla tutela dei figli minori che hanno entrambi i genitori che svolgono un’attività lavorativa. La citata norma, infatti, testualmente recita: “/Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso  o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”. Nonostante questa chiara previsione legislativa, il fondamentale istituito non e’ stato mai applicato al personale del comparto difesa e sicurezza, fin dalla sua emanazione, in quanto ritenuto incompatibile con la peculiarità di status e d’impiego. La norma, infatti, proprio per le finalità che si prefiggeva, aveva una portata molto ampia, fino al punto da spingersi a prevedere persino una mobilità tra le diverse amministrazioni pubbliche.  L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.sicurezzacgs.it/come-le-amministrazioni-del-comparto-sicurezza-e-difesa-continuano-ad-essere-sorde-difronte-alla-costituzione-ed-agli-orientamenti-della-giustizia-amministrativa/

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