Corte dei Conti d’Appello: Diritto al trattamento pensionistico

Roma, 24 Nov 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Alessandro Margiotta – Leggiamo di seguito. – La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello –, con sentenza n.422/2018 in data 08 novembre 2018, ha sancito il diritto di un ex dipendente pubblico militare a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 previste per il personale militare arruolato tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983 (44%), in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).

Più precisamente, nel motivare la propria decisione la Prima Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, contrariamente a quanto sostenuto dall’I.N.P.S. e dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti dell’Umbria con sentenza n. 6/M/18 del 21 febbraio 2018, ha evidenziato che: “diversamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’INPS…proprio l’INPDAP, nella circolare n. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiarito che “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”; L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.sicurezzacgs.it/corte-dei-conti-personale-militare-arruolato-negli-anni-19811983-diritto-al-trattamento-pensionistico-con-applicazione-aliquota-retributiva-44-e-non-35/

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