Diritto allo studio. L’interpretazione di chi è deputato ad applicare la legge non può stravolgerne lo stesso diritto

Roma, 17 Apr 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Anni di dibattito per raggiungere dei diritti poi limitati da un paragrafo di una circolare della Direzione Generale per il Personale Militare.diritto allo studio

Il beneficio delle 150 h di permesso studio previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), dapprima riconosciuto alle forze di polizia nel 1985 (art.  78 del DPR 782/85, Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), è stato esteso alle Forze Armate con l’art. 18 del DPR 394/95 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate – Esercito, Marina e Aeronautica).

Trattasi di un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico oltre che fortemente motivazionale  dal punto di vista lavorativo.

Successivamente, in sede di concertazione fu stabilito che tale monte ore potesse essere fruito anche per la preparazione degli esami universitari, per un massimo di 4 giornate, conteggiando forfettariamente 06 ore di permesso giornaliero retribuito a prescindere dall’orario di lavoro applicabile presso l’Ente (art. 16 del DPR 163/2002, Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003). 

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