Diritto militare: Assegnazione temporanea ad altra sede

Roma, 01 Dic 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Avv. Francesco Fameli – Vediamo di capire se è applicabile ai militari. (Segue articolo). – Con la sentenza 29 agosto 2018, n. 5068 il Consiglio di Stato ha clamorosamente invertito il proprio orientamento ormai consolidato e ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 42-bis del d.lgs n. 151/2001, in tema di assegnazione temporanea ad altra sede del dipendente pubblico con prole di età inferiore ad anni 3, non possa applicarsi ai militari ed al personale di polizia, ma soltanto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, o meglio ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro privatizzato ai sensi del d.lgs n. 165/2001 (e prima ancora del d.lgs n. 29/1993).

Lo stesso massimo organo della Giustizia amministrativa si era espresso in senso opposto ormai da anni, tra l’altro con le sentenze n. 1317/2016, n. 2426/2015 e n. 6016/2013.

Quale orientamento deve ritenersi allora prevalente? L’istituto dell’assegnazione temporanea può ritenersi effettivamente applicabile anche al personale militare e delle forze di polizia?

Si ritiene di sì e che il suddetto orientamento debba essere senz’altro censurato. Vediamo perché.

L’istituto dell’assegnazione temporanea ad altra sede per motivi familiari. L’istituto dell’assegnazione temporanea del pubblico dipendente ad altra sede è previsto nell’ambito del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/assegnazione-temporanea-ad-altra-sede-motivi-familiari-%C3%A8-applicabile-ai

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