DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014)
(GU n.34 del 11-2-2014 – Suppl. Ordinario n. 12)
Vigente al: 26-2-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a),
b) e d);
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da
20 a 22;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile,
ciascuno per le materie di rispettiva competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente
in data 19 e 20 dicembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere
dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita
la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni
transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento
militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il
riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale
riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario
mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea con il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli
articoli:
5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove
previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di
lavoro;
6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di
organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti
collettivi nazionali;
40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la
contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie
relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della
mobilita' [...] la contrattazione collettiva e' consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e
della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa,
attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa,
razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al comma 2:
1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico
operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»;
1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico
industriale:» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui
al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le
organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23
agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di
disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano
nell'ambito delle aree:
a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle
attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai
rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche
attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni
procedimentali;
c) l'unicita' decisionale;
d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al
personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo
livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»;
b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «interforze e
multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le
necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di
componente delle Forze armate».
Art. 2
Soppressione e riordino di organismi collegiali
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del
libro primo, le parole: «di coordinamento» sono sostituite dalle
seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»;
b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24
Organi consultivi
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale
organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa,
disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni
internazionali.
2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1 e' svolta senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture
esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna
indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai
componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non e'
corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»;
c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis
Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle
cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle
raccomandazioni ai fini di prevenzione
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza
del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti
accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita'
conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari,
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti
incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della
commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta
dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli
altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale non e' dovuto
alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
Art. 3
Riordino dell'area formativa e addestrativa
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 215, al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono
inserite le seguenti: «alle sedi»;
2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato
maggiore della difesa» sono soppresse.
2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte,
infine, le parole: «e addestramento»;
b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente:
«Art. 715
Formazione e addestramento
1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle
attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della
stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente,
e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e
si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale,
etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di
competenze che consentono al singolo militare di svolgere
adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si
realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e
la creazione di competenze.
2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano
negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le
capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici
ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e
individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e
specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti
istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo,
mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Art. 4
Attivita' di consulenza gratuita
1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente:
«Art. 984-bis
Attivita' di consulenza gratuita
1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione
della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale
acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso
pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2
aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di
servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito,
senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso
il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle
Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il
Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle
finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo
svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
Art. 5
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
dell'Esercito italiano
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente:
«Art. 2188-bis
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dell'Esercito italiano
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014;
2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014;
3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;
4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014;
5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014;
6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014;
7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014;
8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014;
9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31
dicembre 2014;
13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre
2014;
14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale
posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria;
2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza;
4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Bari;
6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione
del Centro Documentale di Trento;
7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Perugia;
8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Genova;
9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione,
Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle
proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;
11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre
2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro
documentale di Napoli;
13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2°
Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando
delle Forze operative terrestri;
14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale ;
16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita
alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, e'
riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Bologna;
21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e'
riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a
Verona, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato nella sede di
Roma;
23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre
2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle
soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro
Documentale di Chieti;
24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Udine;
25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro
il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018,
e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Ancona;
27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Roma;
28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a
quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 101
Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore
dell'Esercito italiano
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina
dell'Esercito;
d) Comando per il territorio dell'Esercito.
2. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
italiano;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare;
d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito.
3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»;
b) all'articolo 102:
1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;
b) i Comandi Specialistici e di Supporto;
c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»;
c) all'articolo 103:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il
Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i
comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»;
2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita la seguente:
«amministrative»;
d) all'articolo 104:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito
e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teulie'»;
b) le Scuole d'arma e di specialita';
c) le Scuole logistiche;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito.»;
e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo
al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e
veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
g) il Centro militare di veterinaria.»;
f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando logistico» sono
sostituite dalle seguenti: «Centro di responsabilita'
amministrativa»;
g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del
mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo
al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore
dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti
periferici.
2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti
di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di
stato maggiore dell'Esercito.»;
h) all'articolo 108, comma 3, le parole: «singole Armi» sono
sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»;
i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e' aggiunta, infine, la
seguente:
«c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione,
manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».
Art. 6
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
della Marina militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2188-ter
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
della Marina militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31
marzo 2014;
2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31
marzo 2014;
3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro
il 31 dicembre 2014;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto
Tirreno, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando
marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando
militare marittimo autonomo in Sardegna;
3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello
Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia;
5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il
31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale;
6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di
Taranto;
7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di
Augusta;
8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR),
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria
Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di
Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria
presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo 2014, assume
le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari
precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo
autonomo in Sardegna;
13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata in Comando Zona Fari di
Napoli;
14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione del transito delle
funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto
di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;
18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre
2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale;
22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro
il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a
quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice
dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende
direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e'
retto da un ammiraglio di squadra.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le
unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti
delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne
determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le
funzioni.»;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113
Organizzazione logistica della Marina militare
1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al
Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato
maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di
Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che
dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le
funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.
2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti
specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina
militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo
strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche',
quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del
segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le
funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del
regolamento.
3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni
logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini
dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento
operativo.
4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle dipendenze
del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di
indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono
individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della
Marina militare.»;
c) all'articolo 114, comma 2, le parole: «costituiti da fari,
fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»;
d) all'articolo 116:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al
Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;
e) il Centro di selezione della Marina militare.»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina.»;
e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina
militare» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, le direzioni e
sezioni del genio militare per la Marina militare»;
f) all'articolo 124:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i
servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per
le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»;
2) al comma 2, le parole: «Gli Alti Comandi periferici» sono
sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le
funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare.».
Art. 7
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
dell'Aeronautica militare
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quater
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione
e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dell'Aeronautica militare
1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti
ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali
dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di
comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata,
rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il
31 dicembre 2015;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere
in area operativa;
4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato e' razionalizzato nelle strutture
e relativi organici;
5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo
2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da
assolvere;
6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre
2014, e' riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di
Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31
dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo
assetto ordinamentale, ed e' ricollocata a Roma;
8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a
Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o
riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente
disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre
soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per
quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo
di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle
direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono,
unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.».
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di
stato maggiore dell'Aeronautica.».
Art. 8
Riordino della sanita' militare
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187, dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il
seguente:
«1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri
interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario
del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza
e lo Stato maggiore della difesa.»;
b) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della
difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero
della difesa»;
2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
c) all'articolo 189:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed
esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della
difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei
conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino
a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la
Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita
dallo Stato maggiore della difesa.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici
delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle
branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a
ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»;
5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici
delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un
terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti
universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina
legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del
Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra
docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in
medicina legale»;
7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta
l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per
l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la
composizione del citato Collegio.»;
8) il comma 10, e' sostituito dal seguente:
«10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio
medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento
delle attivita'.»;
9) al comma 11:
9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il
Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del
Policlinico militare di Roma» sono soppresse;
9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente:
«b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per
l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle
sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»;
d) all'articolo 190:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a
richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in
seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da
quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo
189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere
assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle
assicurazioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la validita' delle adunanze del Collegio
medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti,
oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri
effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»;
4) al comma 3:
4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli
organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»;
4.2) la lettera c), e' soppressa;
e) all'articolo 191:
1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla direzione
del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di
ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per
l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura
ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere
istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza
armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo
direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due
ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo
di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in
servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza
armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di
Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo
193. I giudizi della commissione sono definitivi.»;
f) all'articolo 193:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso
i Dipartimenti militari di medicina legale.»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore
dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il
direttore del Dipartimento militare di medicina legale»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un
ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del
Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»;
g) all'articolo 194:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e' inserita la
seguente: «medica»;
2) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
«01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di
prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al
servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni
mediche interforze di seconda istanza.»;
3) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura
ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed e'
composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in
qualita' di membri.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale
medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a
ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»;
5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis
Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le
seguenti attivita':
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di
navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del
fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e
attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul
mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione
aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di
licenze e attestati aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo
direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella
normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere
altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del
fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio
d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento
dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche
le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della
Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di
appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del
fuoco.
3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicita' e le
modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve
essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del
mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione
aerea.
Art. 195-ter
Commissione sanitaria d'appello
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i
ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del
fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di
volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi
sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e
certificazione dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione
aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme
restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere
presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale
dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Capo
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno
parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo
direttivo.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del
fuoco la Commissione sanitaria di appello puo' pronunciarsi,
altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di
idoneita' al servizio militare e al servizio di istituto espressi
dall'organo di cui all'articolo 195-bis.
4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica
collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale
formula un giudizio definitivo.
5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione
sanitaria di appello e' composta assicurando la presenza nel
collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario
medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o
civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili
del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, e' integrata da un medico designato dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile.
6. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza
oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra
la composizione della Commissione.
7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la
partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto
al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario
aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio
sanitario di prima istanza.»;
i) all'articolo 199, comma 2, le parole: «ai direttori di
ospedali», sono sostituite dalle seguenti: «ai direttori delle
strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
l) all'articolo 200:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle
seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»;
3) al comma 2, le parole: «medico legale», sono sostituite dalle
seguenti: «di medicina aerospaziale»;
m) all'articolo 201:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea la parola: «fiscali» e' sostituita dalle
seguenti: «medico legali»;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente
militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei
necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»;
2.3) alla lettera d), la parola: «legale», e' sostituita
dalla seguente: «aerospaziale»;
n) all'articolo 210:
1) alla rubrica dopo le parole: «personale medico» sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. L'autorita' sanitaria militare da cui dipende
l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria,
senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente
con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale
medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facolta'
di esercitare attivita' libero-professionali nell'ambito della
struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le
modalita' e i limiti per l'esercizio delle attivita'
libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari,
anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui
all'articolo 1, comma 3.».
Art. 9
Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la
permuta degli immobili militari
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 286:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei
canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti
in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri e'
acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i
casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di
aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e'
aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della
variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno
2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di
spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione
contenute nel titolo III del libro primo.»;
2) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 306, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di
dismissione di alloggi di servizio ritenuti non piu' utili per le
esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento
percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli
alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai
sensi del comma 3, e' ridotto, limitatamente alle procedure di
alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella
misura del 33 per cento. Di tale riduzione e' data evidenza nella
comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione
dell'alloggio posto in vendita.»;
c) all'articolo 307:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con uno o piu' decreti, il Ministero della difesa,
d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a
titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni
immobili militari gia' individuati e proposti per le finalita' di cui
all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
non siano stati richiesti in proprieta' dai comuni, dalle province,
dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono
concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti,
a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella
quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e
imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonche' di un piano di
utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili
ad essa trasferiti, e' condizionata al versamento di un deposito
cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sara' restituito al
termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo
di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il
concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a
mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione
relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione
sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui
essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto
trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene
nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del
demanio si riserva la facolta' di revocare la medesima mediante una
dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La
concessione non e' rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di
alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di
prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti
eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto
della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso
o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di ordinare
la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile
acquisito non puo' essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi
titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione.
All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e a suo
insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprieta'
dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge,
difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un
interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.»;
2) al comma 10, lettera b), le parole: «, previo parere di
congruita' emesso da una commissione appositamente nominata dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o
da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto
in possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della
stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese» sono sostituite
dalle seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia del demanio».
Art. 10
Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa
sopravvenuta
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono
soppresse;
b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole:
«l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti: «,
anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2,
della legge 1° ottobre 2012, n. 177»;
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione
militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari
marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite
dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi
interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi
marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»;
d) all'articolo 33, al comma 1:
1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato
generale»;
2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»;
3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente:
«d-bis) determinano i profili di impiego del personale
militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun
ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme
restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»;
e) all'articolo 95, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «per il territorio»;
2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della
Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»;
f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione allievi carabinieri
di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e' custodita nell'Ufficio
del Comandante generale»;
g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole:
«dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono
sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»;
h) all'articolo 132:
1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi
periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti:
«dei Comandi marittimi»;
2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare
marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono
sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»;
i) all'articolo 150:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Aeronautica»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al volo», sono
inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono
sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;
l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «e' presidente della
commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti:
«esprime in maniera motivata il».
2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione
militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«interregionale»;
b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei»
sono soppresse;
c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono
soppresse;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le
onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;
e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale
per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite
dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai
Caduti»;
f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di
dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono
sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»;
g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del
Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono
sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»;
h) all'articolo 323:
1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di
dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o
il Comandante marittimo»;
2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di
dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti: «,
al Comandante marittimo».
3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 534:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono
inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»;
b) all'articolo 556:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a),
c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli
eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e
comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli
24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di
funzionamento,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le
seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
c) l'articolo 557 e' abrogato;
d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono
soppresse.
4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine
alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle
seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto
dall'articolo 1426»;
b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1418
Parere in materia di ricompense al valor militare
1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere
preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il
personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo
Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e
sul grado della decorazione da conferire.»;
c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita
Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite
dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si
tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di
cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1445
Ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al
merito di Forza armata e' espresso dal rispettivo Capo di stato
maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalita'
di cui all'articolo 86 del regolamento.
2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437,
1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di
atti di coraggio, puo' proporre l'invio dei documenti relativi al
Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al
valore o al merito civile.»;
f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della
difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di
stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui
all'articolo 86 del regolamento.»;
g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato
consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante
generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del
personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il
Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,».
5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare»
sono sostituite dalla seguente: «interregionale».
Art. 11
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e
riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di
coordinamento e finali
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente:
«Art. 2188-quinquies
Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei
provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti
dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e 2188-quater, promuove incontri
con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di
reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e
le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi
di riconversione professionale.
2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso
le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa
svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di
attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni
previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) nonche',
in caso di comprovate e sopravvenute necessita', quelle connesse
all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti
correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da
assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,
n. 244.
4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista
dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma
di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di
vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e
infrastrutturali, di cui agli articoli 2188-bis, 2188-ter e
2188-quater, il Ministro della difesa da' evidenza, a consuntivo,
tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni
precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle
riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono
svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio
centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali
rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione
dello strumento militare nazionale.».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 17, comma 4, le parole: «, del Consigliere
giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti:
«e del Consigliere giuridico»;
c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:
«al Consigliere militare,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Mauro, Ministro della difesa
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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