Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. – Vigente al: 26-2-2014

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014)

(GU n.34 del 11-2-2014 – Suppl. Ordinario n. 12)

Vigente al: 26-2-2014

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1,  lettere  a),
b) e d); 
  Visto il «codice  dell'ordinamento  militare»  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare» di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Sentiti il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare  e  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale   civile,
ciascuno per le materie di rispettiva competenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati  rispettivamente
in data 19 e 20 dicembre 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  condizione  posta  nel  parere
dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati  che  sollecita
la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni
transitorie attuative dei  programmi  di  revisione  dello  strumento
militare  nazionale»,  nel  senso  di  inserire,  al  comma   1,   il
riferimento alla «contrattazione decentrata»  in  luogo  dell'attuale
riferimento  al  «contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro   del
personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario
mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea  con  il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con  gli
articoli: 
  5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS.  solo  ove
previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di
lavoro; 
  6,  comma  1,  che  prevede  la  sola  informazione  in   tema   di
organizzazione e  dotazioni  organiche  ove  prevista  dai  contratti
collettivi nazionali; 
  40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  nelle  parti  in  cui,  al  comma  1,   prevede   che   «la
contrattazione  collettiva  determina  i  diritti  e   gli   obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di  lavoro,  nonche'  le  materie
relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie  [...]  della
mobilita' [...] la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e
della salute; 

                                Emana 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Riordino  dell'area  tecnico-operativa  e   tecnico   amministrativa,
  attribuzioni   del   Capo   di   Stato   maggiore   della   difesa,
  razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze 

  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
  1) al comma 2: 
  1.1) le parole: « concernenti le seguenti  aree:  a)  area  tecnico
operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»; 
  1.2)  le  parole:  «  b)  area  tecnico  amministrativa  e  tecnico
industriale:» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di  cui
al comma 2, tra le aree e gli uffici  individuati  dall'articolo  16,
comma 1, lettere b), c),  d)  ed  e),  e'  attuata  con  regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sentite,  per   le   materie   di   competenza,   le
organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della  medesima  legge  23
agosto 1988, n. 400,  anche  eventuali,  conseguenti  abrogazioni  di
disposizioni del presente  codice,  secondo  criteri  che  assicurano
nell'ambito delle aree: 
  a) la individuazione dei compiti e delle  funzioni  attinenti  alle
attribuzioni di  comando  nei  riguardi  del  personale  rispetto  ai
rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo; 
  b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei,  anche
attraverso   le   necessarie   semplificazioni    e    armonizzazioni
procedimentali; 
  c) l'unicita' decisionale; 
  d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree; 
  e) l'attribuzione di funzioni e compiti  tecnico-amministrativi  al
personale  civile  di  livello  dirigenziale   e   non   dirigenziale
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa; 
  f) la predisposizione di meccanismi per la verifica  dell'effettivo
livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»; 
    b) all'articolo 29,  comma  1,  dopo  le  parole:  «interforze  e
multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le
necessarie  forme  di  collegamento  con  i  Comandi   operativi   di
componente delle Forze armate».
                               Art. 2 

           Soppressione e riordino di organismi collegiali 

  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo  III,  del
libro primo, le parole:  «di  coordinamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commissioni di elevata specializzazione tecnica»; 
  b) l'articolo 24, e' sostituito dal seguente: 

                              «Art. 24 

                          Organi consultivi 

  1. Presso il Ministero della difesa operano: 
  a) il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma  01,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  b) il Consiglio  interforze  sulla  prospettiva  di  genere,  quale
organo di  consulenza  del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,
disciplinato nel regolamento in conformita' alle vigenti disposizioni
internazionali. 
  2. L'attivita' degli organismi di cui al comma 1  e'  svolta  senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture
esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna
indennita' o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza.  Ai
componenti dell'organismo di cui al  comma  1,  lettera  b),  non  e'
corrisposta alcuna forma di rimborso spese.»; 
    c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 

                            «Art. 24-bis 

Commissione interministeriale  per  l'espressione  del  parere  sulle
  cause degli incidenti accorsi agli  aeromobili  di  Stato  e  delle
  raccomandazioni ai fini di prevenzione 

  1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la  sicurezza
del volo - opera la  Commissione  interministeriale  sugli  incidenti
accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti: 
  a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita'
conseguenti a incidenti di volo  occorsi  agli  aeromobili  militari,
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
del Corpo forestale dello Stato; 
  b)  emettere  il  giudizio  conclusivo  sulle  cause  dei  predetti
incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione. 
  2.  La  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento   della
commissione  interministeriale  di  cui  al   comma   1,   presieduta
dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente,
con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto  con  gli
altri Ministri interessati. 
  3. Ai componenti della commissione interministeriale non e'  dovuto
alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».
                               Art. 3 

             Riordino dell'area formativa e addestrativa 

  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 215, al comma 1: 
  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «disposizioni  relative»   sono
inserite le seguenti: «alle sedi»; 
  2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di  stato
maggiore della difesa» sono soppresse. 
  2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica del titolo III, del libro  quarto,  sono  aggiunte,
infine, le parole: «e addestramento»; 
  b) l'articolo 715 e' sostituito dal seguente: 

                              «Art. 715 

                     Formazione e addestramento 

  1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle
attivita'  formative  svolte  al   fine   dell'immissione   o   della
stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente,
e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si  migliorano  e
si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale,
etica, morale e tecnico professionale orientata  all'acquisizione  di
competenze  che  consentono   al   singolo   militare   di   svolgere
adeguatamente il proprio  ruolo  professionale.  Questo  processo  si
realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali  e
la creazione di competenze. 
  2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano
negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e  le
capacita' di assolvere specifici compiti  e  funzioni,  in  specifici
ambienti operativi per il  tramite  di  esercitazioni,  collettive  e
individuali, nonche' di attivita' di abilitazione,  qualificazione  e
specializzazione  condotte  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti
istituzionalmente  assegnati  alle  Forze  armate  e  allo  sviluppo,
mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
                               Art. 4 

                  Attivita' di consulenza gratuita 

  1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente: 

                            «Art. 984-bis 

                  Attivita' di consulenza gratuita 

  1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione
della peculiare funzione svolta e  della  specificita'  professionale
acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di  concorso
pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge  2
aprile 1979, n.  97,  che  abbiano  prestato  almeno  dieci  anni  di
servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito,
senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso
il Ministero della difesa ovvero  presso  gli  Stati  maggiori  delle
Forze armate o  dei  Comandi  generali  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare.  Acquisito  l'assenso   dell'interessato,   il
Ministro della  difesa  ovvero  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze richiedono agli organi di autogoverno  l'autorizzazione  allo
svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
                               Art. 5 

Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
                       dell'Esercito italiano 

  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente: 

                           «Art. 2188-bis 

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di  soppressione
  e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
  dell'Esercito italiano 

  1. Ai fini del  conseguimento,  in  concorso  con  i  provvedimenti
ordinativi  di  cui  agli  articoli  2188-ter  e  2188-quater,  della
contrazione strutturale complessiva  non  inferiore  al  30%  imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, nonche' per il  raggiungimento  degli  assetti  ordinamentali
dell'Esercito italiano di cui agli articoli  dal  100  al  109,  sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le  materie
di  competenza,  le  organizzazioni  sindacali   rappresentative,   i
provvedimenti  di  soppressione,  ovvero  di   riconfigurazione,   di
comandi,  enti  e  altre  strutture  ordinative  di   Forza   armata,
rispettivamente  specificati  nelle  lettere  a)  e  b),  secondo  la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) provvedimenti di soppressione: 
  1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 
  2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 
  3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 
  4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 
  5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 
  6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 
  7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 
  8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 
  9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 
  10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 
  11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014; 
  12) Ispettorato delle Infrastrutture  dell'Esercito,  entro  il  31
dicembre 2014; 
  13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31  dicembre
2014; 
  14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 
  15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 
  16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014; 
  17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 
  18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 
  19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 
  20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018; 
  21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018; 
  22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018; 
  23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018; 
  24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018; 
  25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018; 
  26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018; 
  27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018; 
  28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018; 
  29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018; 
  30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018; 
  31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018; 
  32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018; 
  33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018; 
  34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018; 
    b) provvedimenti di riconfigurazione: 
  1) il Centro Ospedaliero militare di  Milano,  entro  il  31  marzo
2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare  di  medicina  legale
posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria; 
  2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle   relative   attribuzioni   funzionali   al    nuovo    assetto
ordinamentale; 
  3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 
  4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31  marzo  2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 
  5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Bari; 
  6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige,  entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato  in  ragione  della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione
del Centro Documentale di Trento; 
  7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Perugia; 
  8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Genova; 
  9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo  assetto
ordinamentale; 
  10)  il  Polo  Mantenimento   dei   mezzi   di   Telecomunicazione,
Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31  marzo  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni  anche  conseguenti  all'assunzione  alle
proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC; 
  11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il  31  marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  12) il Comando Militare Esercito Campania,  entro  il  31  dicembre
2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa  Interregionale  SUD
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle  relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD  e  del  Centro
documentale di Napoli; 
  13) il Comando Divisione "Acqui", entro il  31  dicembre  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del  2°
Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando
delle Forze operative terrestri; 
  14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre  2014,
e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito; 
  15) il Polo di Mantenimento Pesante  Nord,  entro  il  31  dicembre
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale ; 
  16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014,  e'
riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 
  18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31  dicembre  2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale dell'Area operativa  dell'Esercito  e  transita
alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 
  19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre  2014,  e'
riconfigurato  in  Centro   Gestione   Archivi   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 
  20) il Comando  militare  Esercito  Emilia  Romagna,  entro  il  31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Bologna; 
  21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e'
riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest; 
  22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente  dislocato  a
Verona, entro il 31 dicembre 2018, e'  riconfigurato  nella  sede  di
Roma; 
  23) il Comando militare Esercito  Abruzzo,  entro  il  31  dicembre
2018,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alle
soppressioni del  Comando  Militare  Esercito  Molise  e  del  Centro
Documentale di Chieti; 
  24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Udine; 
  25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro
il  31   dicembre   2018,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 
  26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Ancona; 
  27) il  Comando  per  il  Territorio  dell'Esercito,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Roma; 
  28) il Comando  militare  autonomo  della  Sardegna,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere  ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 
  29) il  Comando  militare  autonomo  della  Sicilia,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere  ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 
    2. Gli  ulteriori  provvedimenti  ordinativi  di  soppressione  o
riconfigurazione  di  strutture  di  Forza  armata  non  direttamente
disciplinate  nel  codice  o  nel  regolamento,  nonche'   le   altre
soppressioni o  riconfigurazioni  consequenziali  all'attuazione  dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati,  per
quanto  di  rispettiva  competenza  e  nell'esercizio  della  propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie  di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative,  dal  Capo
di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa e  concorrono,  unitamente  a
quelli  di  cui  al  comma  1,  al  conseguimento  della  contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 
  2. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 

                              «Art. 101 

Comandi di  vertice  e  strutture  dipendenti  dallo  Stato  maggiore
                       dell'Esercito italiano 

  1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice: 
  a) Comando delle forze operative terrestri; 
  b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
  c)  Comando  per  la  formazione,   specializzazione   e   dottrina
dell'Esercito; 
  d) Comando per il territorio dell'Esercito. 
  2.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative: 
  a) il Centro di selezione e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito
italiano; 
  b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
  c) l'Organizzazione penitenziaria militare; 
  d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito. 
  3. Le funzioni,  l'ordinamento  e  le  sedi  dei  Comandi  e  delle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con  determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»; 
    b) all'articolo 102: 
  1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: 
  a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; 
  b) i Comandi Specialistici e di Supporto; 
  c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»; 
  c) all'articolo 103: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per  il
Territorio dell'Esercito e  comprende  i  comandi  interregionali,  i
comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»; 
  2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita  la  seguente:
«amministrative»; 
      d) all'articolo 104: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa e addestrativa  fa  capo  al
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina  dell'Esercito
e comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
  1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
  2) Accademia militare; 
  3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
  4) Scuola militare «Nunziatella»; 
  5) Scuola militare «Teulie'»; 
  b) le Scuole d'arma e di specialita'; 
  c) le Scuole logistiche; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; 
  e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»; 
  2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito.»; 
      e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo
al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: 
  a) i  comandi  trasporti  e  materiali,  commissariato,  sanita'  e
veterinaria, e tecnico; 
  b) i poli di mantenimento e di rifornimento; 
  c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  e) il Policlinico militare di Roma; 
  f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  g) il Centro militare di veterinaria.»; 
  f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando  logistico»  sono
sostituite    dalle    seguenti:    «Centro    di     responsabilita'
amministrativa»; 
  g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale  e  del
mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo
al  Dipartimento  per  le   infrastrutture   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito,  che  le  espleta  avvalendosi  dei  dipendenti   enti
periferici. 
  2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni  degli  enti
di cui al comma 1, sono stabiliti  con  determinazione  del  Capo  di
stato maggiore dell'Esercito.»; 
  h) all'articolo 108,  comma  3,  le  parole:  «singole  Armi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»; 
  i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e'  aggiunta,  infine,  la
seguente: 
    «c-bis)   svolge   attivita'   di   progettazione,   costruzione,
manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».
                               Art. 6 

Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
                        della Marina militare 

  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente: 

                           «Art. 2188-ter 

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di  soppressione
  e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
  della Marina militare 

  1. Ai fini del  conseguimento,  in  concorso  con  i  provvedimenti
ordinativi  di  cui  agli  articoli  2188-bis  e  2188-quater,  della
contrazione strutturale complessiva  non  inferiore  al  30%  imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, nonche' per il  raggiungimento  degli  assetti  ordinamentali
della Marina militare di cui agli  articoli  dal  110  al  131,  sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le  materie
di  competenza,  le  organizzazioni  sindacali   rappresentative,   i
provvedimenti  di  soppressione,  ovvero  di   riconfigurazione,   di
comandi,  enti  e  altre  strutture  ordinative  di   Forza   armata,
rispettivamente  specificati  nelle  lettere  a)  e  b),  secondo  la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) provvedimenti di soppressione: 
  1) Comando militare marittimo autonomo in  Sardegna,  entro  il  31
marzo 2014; 
  2) Comando servizi base/COMAR con sede  a  Brindisi,  entro  il  31
marzo 2014; 
  3) Sezione di commissariato militare marittimo di  Cagliari,  entro
il 31 dicembre 2014; 
    b) provvedimenti di riconfigurazione: 
  1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31  marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi; 
  2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto
Tirreno,  entro  il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato  in  Comando
marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando
militare marittimo autonomo in Sardegna; 
  3) il Comando in capo del  dipartimento  militare  marittimo  dello
Ionio  e  del  Canale  d'Otranto,  entro  il  31   marzo   2014,   e'
riconfigurato   in   Comando   marittimo   Sud   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia; 
  5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro  il
31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale; 
  6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo  2014,  e'
riconfigurato in Comando stazione navale Taranto,  in  ragione  della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni  della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale  militare  marittimo  di
Taranto; 
  7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni  della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale  militare  marittimo  di
Augusta; 
  8) il Servizio Sanitario del Comando servizi  base  di  La  Spezia,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto,  entro
il 31 marzo 2014,  e'  riconfigurato  in  Infermeria  presidiaria  di
Taranto in ragione della rideterminazione e  razionalizzazione  delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR),
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato  in  Infermeria  presidiaria
Augusta in ragione della rideterminazione e  razionalizzazione  delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  11) il Servizio Sanitario  del  Distaccamento  Marina  militare  di
Roma,  entro  il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato  in  Infermeria
presidiaria   di   Roma   in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo  2014,  assume
le  funzioni  di  supporto   logistico   della   base   di   Cagliari
precedentemente  svolte  dal  soppresso  Comando  militare  marittimo
autonomo in Sardegna; 
  13) la Sezione Fari di Napoli del Comando  Zona  Fari  di  Taranto,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata  in  Comando  Zona  Fari  di
Napoli; 
  14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale  Marina  Napoli  in
ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina  in
ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  17) la Brigata San Marco-Comando  forza  da  sbarco,  entro  il  31
dicembre  2015,  e'  riconfigurato  in  ragione  del  transito  delle
funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto
di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza; 
  18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31  dicembre
2015,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle  attribuzioni  funzionali  al  nuovo  assetto
ordinamentale; 
  19) l'Arsenale  Militare  Marittimo  di  La  Spezia,  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  20) l'Arsenale Militare Marittimo di  Augusta  (SR),  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  21) il Centro di supporto e sperimentazione  navale,  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari,  entro
il  31   dicembre   2015,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  23) il Centro  interforze  munizionamento  avanzato,  entro  il  31
dicembre  2015,  e'  riconfigurato  in  ragione  in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 
  2.  Gli  ulteriori  provvedimenti  ordinativi  di  soppressione   o
riconfigurazione  di  strutture  di  Forza  armata  non  direttamente
disciplinate  nel  codice  o  nel  regolamento,  nonche'   le   altre
soppressioni o  riconfigurazioni  consequenziali  all'attuazione  dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati,  per
quanto  di  rispettiva  competenza  e  nell'esercizio  della  propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie  di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative,  dal  Capo
di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle  direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono,  unitamente  a
quelli  di  cui  al  comma  1,  al  conseguimento  della  contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 
  2. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 112: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Comando in capo della Squadra  navale  e'  il  vertice
dell'organizzazione  operativa   della   Marina   militare,   dipende
direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare  ed  e'
retto da un ammiraglio di squadra.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono  direttamente  le
unita' navali, i comandi operativi che le  raggruppano  e  i  reparti
delle forze operative, individuati con  determinazione  del  Capo  di
stato maggiore della Marina militare,  che,  con  medesimo  atto,  ne
determina  anche  l'articolazione,  le  sedi,  l'ordinamento   e   le
funzioni.»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente: 

                              «Art. 113 

           Organizzazione logistica della Marina militare 

  1. L'organizzazione logistica della  Marina  militare  fa  capo  al
Comando logistico della Marina militare  e  ai  Reparti  dello  Stato
maggiore della Marina titolari  delle  componenti  specialistiche  di
Forza armata.  Dal  Comando  logistico  della  Marina  militare,  che
dipende direttamente dal Capo di stato  maggiore,  dipendono  per  le
funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 
  2. Fatte salve le prerogative e le  attribuzioni  delle  componenti
specialistiche di Forza armata, il  Comando  logistico  della  Marina
militare assicura il  supporto  tecnico  e  logistico  generale  allo
strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al  personale,  nonche',
quale  organo  direttivo  centrale  del  Servizio  dei  fari  e   del
segnalamento marittimo  di  cui  all'  articolo  114,  attraverso  la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le
funzioni  previste  nel  capo  IV,  titolo  III,  libro   primo   del
regolamento. 
  3. Il Comando  in  capo  della  Squadra  navale  esercita  funzioni
logistiche  di  supporto  diretto  ai  comandi  dipendenti,  ai  fini
dell'approntamento e del mantenimento in efficienza  dello  strumento
operativo. 
  4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle  dipendenze
del Capo  di  stato  maggiore  della  Marina,  esercita  funzioni  di
indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. 
  5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi  e  degli  enti
dell'organizzazione logistica  di  cui  al  presente  articolo,  sono
individuati con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della
Marina militare.»; 
    c) all'articolo 114, comma 2, le  parole:  «costituiti  da  fari,
fanali, nautofoni, mede,  boe  luminose,  radiofari  e  racons»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»; 
    d) all'articolo 116: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'organizzazione formativa di Forza  armata  fa  capo  al
Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: 
  a) l'Accademia navale; 
  b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; 
  e) il Centro di selezione della Marina militare.»; 
      2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e  degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo  di
stato maggiore della Marina.»; 
    e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina
militare» sono aggiunte, infine,  le  seguenti:  «,  le  direzioni  e
sezioni del genio militare per la Marina militare»; 
    f) all'articolo 124: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Hanno giurisdizione  sul  litorale  dello  Stato,  per  i
servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per
le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»; 
      2) al comma 2, le parole: «Gli Alti  Comandi  periferici»  sono
sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le sedi, le aree di  giurisdizione,  l'ordinamento  e  le
funzioni dei Comandi marittimi sono  individuati  con  determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare.».
                               Art. 7 

Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
                      dell'Aeronautica militare 

  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188-ter e' inserito il seguente: 

                          «Art. 2188-quater 

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di  soppressione
  e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
  dell'Aeronautica militare 

  1. Ai fini del  conseguimento,  in  concorso  con  i  provvedimenti
ordinativi  di  cui  agli  articoli  2188-bis   e   2188-ter,   della
contrazione strutturale complessiva  non  inferiore  al  30%  imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, nonche' per il  raggiungimento  degli  assetti  ordinamentali
dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al  154,  sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le  materie
di  competenza,  le  organizzazioni  sindacali   rappresentative,   i
provvedimenti  di  soppressione,  ovvero  di   riconfigurazione,   di
comandi,  enti  e  altre  strutture  ordinative  di   Forza   armata,
rispettivamente  specificati  nelle  lettere  a)  e  b),  secondo  la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) provvedimenti di soppressione: 
      1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015; 
      2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA),  entro  il
31 dicembre 2015; 
    b) provvedimenti di riconfigurazione: 
      1)  il  Comando  logistico,  entro  il  31   marzo   2014,   e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle   relative   attribuzioni   funzionali   al    nuovo    assetto
ordinamentale; 
      2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo  con  sede  a  Roma,
entro  il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
      3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il  31  marzo
2014, e' riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere
in area operativa; 
  4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato e' razionalizzato nelle  strutture
e relativi organici; 
  5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi,  entro  il  31  marzo
2014,  e'  riconfigurato  in  ragione  dei  compiti  /  funzioni   da
assolvere; 
  6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro  il  31  dicembre
2014,  e'  riconfigurato  per  assumere  le  funzioni  aggiuntive  di
Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati; 
  7) la Direzione di Amministrazione con sede a  Bari,  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale, ed e' ricollocata a Roma; 
  8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede  a
Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurata in ragione della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 
    2. Gli  ulteriori  provvedimenti  ordinativi  di  soppressione  o
riconfigurazione  di  strutture  di  Forza  armata  non  direttamente
disciplinate  nel  codice  o  nel  regolamento,  nonche'   le   altre
soppressioni o  riconfigurazioni  consequenziali  all'attuazione  dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati,  per
quanto  di  rispettiva  competenza  e  nell'esercizio  della  propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie  di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative,  dal  Capo
di  stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare,  nell'ambito   delle
direttive del Capo di Stato  maggiore  della  difesa,  e  concorrono,
unitamente a quelli  di  cui  al  comma  1,  al  conseguimento  della
contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 
  2. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 146: 
  1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e  degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo  di
stato maggiore dell'Aeronautica.».
                               Art. 8 

                   Riordino della sanita' militare 

  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 187, dopo il comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente: 
      «1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri
interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario
del Corpo della Guardia di finanza possono essere  assicurate,  senza
nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula  di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza
e lo Stato maggiore della difesa.»; 
    b) all'articolo 188, comma 1: 
      1) alla lettera a), le  parole:  «dello  Stato  maggiore  della
difesa,  disciplinata  dall'articolo  121  del   regolamento»,   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero
della difesa»; 
      2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
    c) all'articolo 189: 
      1) alla rubrica le parole:  «medico  legale»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed
esegue le visite dirette ordinate o  richieste  dal  Ministero  della
difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte  dei
conti,  dagli  organi  della   giustizia   amministrativa   e   dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni,  fino
a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate  presso  la
Corte dei conti, secondo la struttura  ordinativa  organica  definita
dallo Stato maggiore della difesa.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Del Collegio medico-legale fanno parte  ufficiali  medici
delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle
branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici  o  funzionari  medici  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»; 
      5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati; 
      6) al comma 7 le parole: «o in  mancanza  di  ufficiali  medici
delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici  di  cui  alle
lettere c) e d) del comma 3 possono  essere  sostituiti,  fino  a  un
terzo dell'organico predetto, da medici  civili  scelti  fra  docenti
universitari o specializzati, particolarmente competenti in  medicina
legale militare» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  i  membri  del
Collegio possono essere scelti, fino a un quarto  dell'organico,  fra
docenti universitari o specializzati, preferibilmente  competenti  in
medicina legale»; 
      7) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. L'interessato puo'  essere  assistito  durante  tutta
l'attivita'  davanti  al  Collegio  medico-legale,  senza  oneri  per
l'Amministrazione, da  un  medico  di  fiducia  che  non  integra  la
composizione del citato Collegio.»; 
      8) il comma 10, e' sostituito dal seguente: 
        «10.  Per  le  esigenze   di   funzionamento   del   Collegio
medico-legale i competenti  Ministeri  dispongono  l'assegnazione  di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero  per  l'espletamento
delle attivita'.»; 
      9) al comma 11: 
        9.1) alla  lettera  a)  le  parole:  «,  ha  sede  presso  il
Ministero della difesa e procede alle visite in appositi  locali  del
Policlinico militare di Roma» sono soppresse; 
        9.2) dopo la lettera b), e' aggiunta, infine, la seguente: 
          «b-bis)  le  spese  per  i  locali,  gli   arredi   e   per
l'approvvigionamento di  quanto  necessario  al  funzionamento  delle
sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»; 
    d) all'articolo 190: 
      1) alla rubrica le parole:  «medico  legale»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legale»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni  e,  a
richiesta del presidente o di almeno  tre  membri,  si  pronuncia  in
seduta plenaria. Ogni sezione e'  composta  da  un  presidente  e  da
quattro  membri  effettivi.  Le  sezioni  possono  essere   integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma  7  dell'articolo
189. A  ciascuna  sezione  del  Collegio  medico-legale  deve  essere
assegnato  almeno  uno  specialista  in  medicina  legale   e   delle
assicurazioni.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Per   la   validita'   delle   adunanze   del   Collegio
medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei  componenti,
oltre  il  presidente,  nelle  sedute  plenarie,  e  di  due   membri
effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»; 
      4) al comma 3: 
        4.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) pareri e visite  dirette  richieste  o  ordinate  dagli
organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»; 
        4.2) la lettera c), e' soppressa; 
    e) all'articolo 191: 
      1) al comma 2, le parole: «L'autorita' preposta alla  direzione
del settore e' nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di
ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Capo dell'organo direttivo di  cui  al  comma  1,  per
l'espletamento delle sue  attribuzioni,  si  avvale  della  struttura
ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere
istituite una o piu' commissioni mediche di secondo  grado  di  Forza
armata. Ciascuna  Commissione  e'  presieduta  dal  Capo  dell'organo
direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due
ufficiali superiori medici, nominati dal Capo  dell'organo  direttivo
di cui al comma 1; detti membri sono  scelti  fra  gli  ufficiali  in
servizio presso  l'organo  di  direzione  o  presso  altre  strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.»; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «4-bis. La Commissione  medica  di  secondo  grado  di  Forza
armata esamina le istanze o i ricorsi  presentati  dagli  interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari  di
Forza armata diversi dalle commissioni mediche  di  cui  all'articolo
193. I giudizi della commissione sono definitivi.»; 
    f) all'articolo 193: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso
i Dipartimenti militari di medicina legale.»; 
      2) al comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «il  direttore
dell'ente sanitario militare», sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
direttore del Dipartimento militare di medicina legale»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto,  un
ufficiale superiore o un funzionario  designato  dal  comandante  del
Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»; 
    g) all'articolo 194: 
      1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» e'  inserita  la
seguente: «medica»; 
      2) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
        «01. Per l'esame dei ricorsi avverso i  giudizi  sanitari  di
prima  istanza  limitatamente  all'accertamento  della  idoneita'  al
servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu'  Commissioni
mediche interforze di seconda istanza.»; 
      3) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. La Commissione di cui al comma  01  assume  la  struttura
ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed  e'
composta da un  presidente  e  due  ufficiali  superiori  medici,  in
qualita' di membri.»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La Commissione di cui al comma 01: 
  a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci  giorni  dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza; 
  b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale
medico o funzionario  medico  della  Forza  armata  o  di  polizia  a
ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»; 
      5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 01»; 
    h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti: 

                            «Art. 195-bis 

     Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare 

  1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  militare
sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo  direttivo  sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191  e  svolgono  le
seguenti attivita': 
    a)  accertamento  dell'idoneita'  al  volo  e   ai   servizi   di
navigazione aerea del personale delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e civile, del  Corpo  dei  vigili  del
fuoco,  nonche'  degli  aspiranti  al  conseguimento  di  licenze   e
attestati aeronautici; 
    b)  effettuazione  dei  controlli  ordinari  e  straordinari  sul
mantenimento dell'idoneita' al volo  ed  ai  servizi  di  navigazione
aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei  titolari  di
licenze e attestati aeronautici; 
    c) accertamenti sanitari  o  medico-legali  disposti  dall'organo
direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero  previsti  nella
normativa vigente. 
  2.  Gli  Istituti  di  medicina  aerospaziale   possono   esprimere
altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei  vigili  del
fuoco, i giudizi di idoneita' al  servizio  militare  o  al  servizio
d'istituto   per    il    personale    sottoposto    all'accertamento
dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi,  ai  fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente  acquisite  anche
le valutazioni di un ufficiale  medico  o  funzionario  medico  della
Forza armata  o  di  polizia  a  ordinamento  militare  o  civile  di
appartenenza dell'interessato,  ovvero,  del  Corpo  dei  vigili  del
fuoco. 
  3.  Con   direttiva   tecnica   dell'organo   direttivo   sanitario
dell'Aeronautica  militare  sono  stabilite  la  periodicita'  e   le
modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate  deve
essere  sottoposto  alle  visite  mediche  per   l'accertamento   del
mantenimento dell'idoneita' al  volo  e  ai  servizi  di  navigazione
aerea. 

                            Art. 195-ter 

                   Commissione sanitaria d'appello 

  1.  La  Commissione  sanitaria  d'appello,  posta  alle  dipendenze
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina  i
ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo  dei  vigili  del
fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di
volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i  giudizi
sanitari  di  prima  istanza  espressi  dagli  Istituti  di  medicina
aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  in  sede  di  selezione   e
certificazione dell'idoneita' al volo e  ai  servizi  di  navigazione
aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a)  e  b),  ferme
restando le competenze della  Commissione  medica  d'appello  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo  2013,  n.  44.  I  ricorsi  devono  essere
presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione  del  verbale
dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. 
  2. La  Commissione  sanitaria  d'appello  e'  presieduta  dal  Capo
dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne  fanno
parte due ufficiali superiori medici nominati  dal  Capo  dell'organo
direttivo. 
  3. Secondo le  indicazioni  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei  vigili  del
fuoco  la  Commissione  sanitaria  di  appello   puo'   pronunciarsi,
altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i  giudizi  di
idoneita' al servizio militare e al  servizio  di  istituto  espressi
dall'organo di cui all'articolo 195-bis. 
  4.  La   Commissione   sanitaria   d'appello   visita   e   giudica
collegialmente,  redigendo  apposito  verbale  di  visita  nel  quale
formula un giudizio definitivo. 
  5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma  3,  la  Commissione
sanitaria  di  appello  e'  composta  assicurando  la  presenza   nel
collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario
medico della Forza armata o  di  polizia  a  ordinamento  militare  o
civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo  dei  vigili
del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, e' integrata  da  un  medico  designato  dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile. 
  6. L'interessato puo' essere assistito  durante  la  visita,  senza
oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non  integra
la composizione della Commissione. 
  7. La Commissione sanitaria d'appello,  per  esigenze  legate  alla
complessita'  dell'accertamento   sanitario,   puo'   richiedere   la
partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza  diritto
al voto, di un medico specialista  appartenente  al  Corpo  sanitario
aeronautico  che  non  ha  partecipato  all'emissione  del   giudizio
sanitario di prima istanza.»; 
    i) all'articolo  199,  comma  2,  le  parole:  «ai  direttori  di
ospedali»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  direttori  delle
strutture sanitarie di cui all'articolo 195»; 
    l) all'articolo 200: 
  1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle
seguenti: «medico-legali»; 
  2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»; 
  3) al comma 2, le parole: «medico legale»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di medicina aerospaziale»; 
    m) all'articolo 201: 
      1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «medico-legali»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea la  parola:  «fiscali»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «medico legali»; 
        2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) presso le infermerie di corpo ovvero  ogni  altro  ente
militare,  purche'  provvisto  di  idonei  gabinetti  medici  e   dei
necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»; 
        2.3) alla lettera d),  la  parola:  «legale»,  e'  sostituita
dalla seguente: «aerospaziale»; 
    n) all'articolo 210: 
      1)  alla  rubrica  dopo  le  parole:  «personale  medico»  sono
aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente: 
        «1-bis.  L'autorita'  sanitaria  militare  da   cui   dipende
l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura  sanitaria,
senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e  compatibilmente
con le esigenze funzionali e  di  servizio,  riconosce  al  personale
medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta,  la  facolta'
di  esercitare  attivita'  libero-professionali   nell'ambito   della
struttura sanitaria stessa. Con regolamento  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare
entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione
e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i  criteri,  le
modalita'   e   i   limiti   per    l'esercizio    delle    attivita'
libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie  militari,
anche apportando  le  necessarie  modifiche  al  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 3.».
                               Art. 9 

Revisione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e  la
                   permuta degli immobili militari 

  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 286: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione  dei
canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti
in materia di determinazione dell'equo canone;  su  tali  criteri  e'
acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.  In  tutti  i
casi in cui disposizioni, anche  regolamentari,  fissano  criteri  di
aggiornamento dei canoni degli alloggi della  Difesa,  il  canone  e'
aggiornato, annualmente,  in  misura  pari  al  75  per  cento  della
variazione   accertata   dall'Istituto   nazionale   di    statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai  e
impiegati,  verificatasi  nell'anno  precedente,  con   decreto   del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, o degli organi  corrispondenti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a ottantamila euro annui a  decorrere  dall'anno
2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte  dei  risparmi  di
spesa rivenienti dall'applicazione delle  norme  di  riorganizzazione
contenute nel titolo III del libro primo.»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 306, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Al fine  di  accelerare  il  programma  pluriennale  di
dismissione di alloggi di servizio ritenuti non  piu'  utili  per  le
esigenze  istituzionali  della   Difesa,   mediante   un   incremento
percentuale degli immobili  alienati,  il  prezzo  di  vendita  degli
alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del  demanio  ai
sensi del comma  3,  e'  ridotto,  limitatamente  alle  procedure  di
alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno  2015,  nella
misura del 33 per cento. Di tale riduzione  e'  data  evidenza  nella
comunicazione dell'offerta  di  vendita  con  diritto  di  prelazione
dell'alloggio posto in vendita.»; 
    c) all'articolo 307: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Con uno o piu' decreti, il  Ministero  della  difesa,
d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione  d'uso  a
titolo gratuito, per una durata  massima  di  dieci  anni,  dei  beni
immobili militari gia' individuati e proposti per le finalita' di cui
all'articolo  56-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
non siano stati richiesti in proprieta' dai comuni,  dalle  province,
dalle citta' metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili  sono
concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e  di
diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie  esistenti,
a chiunque presenti formale domanda al Ministero della  difesa  nella
quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici  e
imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonche' di  un  piano  di
utilizzo. Sulla accettazione della domanda,  l'Agenzia  del  demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180  giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni  immobili
ad essa trasferiti, e' condizionata  al  versamento  di  un  deposito
cauzionale,  infruttifero,  rilasciato  nei  termini  e  secondo   le
modalita' di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sara' restituito al
termine della concessione, salvo il mancato adempimento  dell'obbligo
di  valorizzazione  o  il  deterioramento   del   bene   stesso.   Il
concessionario, per tutta la durata della concessione, si  impegna  a
mantenere indenne l'Amministrazione  da  qualsivoglia  rivendicazione
relativa agli immobili. Le procedure e i  tempi  per  la  concessione
sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti  in  cui
essi  sono  compatibili.  Qualora,  entro  tre   anni   dall'avvenuto
trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il  bene
nei termini indicati al  momento  della  concessione,  l'Agenzia  del
demanio si riserva la facolta' di revocare la medesima  mediante  una
dichiarazione  unilaterale  comunicata  all'assegnatario  stesso.  La
concessione non  e'  rinnovabile.  Entro  sei  mesi  dalla  scadenza,
l'Agenzia del demanio avvia le  procedure  ad  evidenza  pubblica  di
alienazione del bene, riconoscendo al concessionario  il  diritto  di
prelazione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti
eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto
della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun  compenso
o rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente  di  ordinare
la restituzione del bene  medesimo  nel  pristino  stato.  L'immobile
acquisito non puo'  essere  oggetto  di  trasferimento,  a  qualsiasi
titolo   giuridico,   prima   di   cinque   anni   dall'acquisizione.
All'Amministrazione concedente e' data facolta',  comunque  e  a  suo
insindacabile  giudizio,  di   rientrare   nella   piena   proprieta'
dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di  legge,
difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un
interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.»; 
      2) al comma 10, lettera b), le  parole:  «,  previo  parere  di
congruita' emesso  da  una  commissione  appositamente  nominata  dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato  amministrativo  o
da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri
della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche' da  un  esperto
in   possesso   di   comprovata   professionalita'   nella   materia.
Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti  della
stessa non spetta alcun compenso o rimborso  spese»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia del demanio».
                               Art. 10 

Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a  normativa
                            sopravvenuta 

  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005,  n.  93»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole:
«l'esecuzione dell'attivita'» sono aggiunte, infine, le seguenti:  «,
anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma  2,
della legge 1° ottobre 2012, n. 177»; 
  c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione
militare e aerea, dai  Comandi  in  capo  dei  dipartimenti  militari
marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «territoriali  e  presidiarie  svolte  dai  Comandi
interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi
marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»; 
  d) all'articolo 33, al comma 1: 
  1) alla lettera b)  dopo  le  parole:  «direzioni  generali»,  sono
aggiunte,  infine,  le  seguenti:  «e  direzioni   del   Segretariato
generale»; 
  2) alla lettera d) le parole:  «adozione  dei  provvedimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»; 
  3) dopo la lettera d), e' aggiunta, infine, la seguente: 
        «d-bis)  determinano  i  profili  di  impiego  del  personale
militare della rispettiva Forza  armata,  in  riferimento  a  ciascun
ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e  funzioni,  ferme
restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»; 
    e) all'articolo 95, comma 3: 
  1) alla lettera a),  le  parole:  «militare  della  Capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il territorio»; 
  2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo  autonomo  della
Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»; 
    f)  all'articolo  97,  comma  3,  le  parole:  «in  consegna   al
Comandante generale, e' custodita dalla Legione  allievi  carabinieri
di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «e'  custodita  nell'Ufficio
del Comandante generale»; 
    g)  all'articolo  119,  comma   1,   lettera   d),   le   parole:
«dipartimenti  e  i  comandi  militari   marittimi   autonomi»   sono
sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»; 
    h) all'articolo 132: 
  1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi
periferici della Marina militare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei Comandi marittimi»; 
  2) al  comma  3  le  parole:  «in  capo  di  dipartimento  militare
marittimo e dai Comandi militari marittimi  autonomi  di  zona»  sono
sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»; 
    i) all'articolo 150: 
      1) al comma 1: 
  1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'Aeronautica»; 
  1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneita' al  volo»,  sono
inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»; 
      2) al comma 2, lettera a), le  parole:  «medico  legali»,  sono
sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»; 
    l) all'articolo 165, comma 4, le  parole:  «e'  presidente  della
commissione per l'espressione del» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«esprime in maniera motivata il». 
  2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 237, commi 2, 5 e  6,  le  parole:  «della  regione
militare»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«interregionale»; 
  b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei»
sono soppresse; 
  c) agli articoli 254, commi 1 e 2,  le  parole:  «in  guerra»  sono
soppresse; 
  d) all'articolo 266: 
  1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse; 
  2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per  le
onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»; 
    e) all'articolo 267, comma 5, le parole:  «dell'ufficio  centrale
per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «del  Commissariato  generale  per  le  onoranze  ai
Caduti»; 
  f) all'articolo 280, comma  2,  le  parole:  «comandi  in  capo  di
dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono
sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»; 
  g) all'articolo  322,  comma  9,  le  parole:  «di  regione  o  del
Comandante  in  capo  di  dipartimento   militare   marittimo»   sono
sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»; 
  h) all'articolo 323: 
  1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante  in  capo  di
dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle  seguenti:  «o
il Comandante marittimo»; 
  2) al comma 2, le parole: «di regione, al  Comandante  in  capo  di
dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti:  «,
al Comandante marittimo». 
  3. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 534: 
  1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative»
sono inserite le seguenti: «di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»; 
  2) al comma  2,  dopo  le  parole:  «disposizioni  attuative»  sono
inserite le  seguenti:  «di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»; 
    b) all'articolo 556: 
  1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma  1,  lettere  a),
c), d), e) ed f), ivi compresi  gli  oneri  di  funzionamento  e  gli
eventuali compensi per i componenti, in  qualunque  forma  erogati  e
comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli
24, comma  1,  lettera  a)  e  24-bis,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento,»; 
  2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte,  infine,  le
seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
    c) l'articolo 557 e' abrogato; 
    d) all'articolo  567,  comma  1,  le  parole:  «in  guerra»  sono
soppresse. 
  4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1408, comma 2, le  parole:  «Consiglio  dell'Ordine
alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «parere  del  Consiglio  dell'Ordine  a  quello   previsto
dall'articolo 1426»; 
  b) l'articolo 1418 e' sostituito dal seguente: 

                             «Art. 1418 

          Parere in materia di ricompense al valor militare 

  1. La proposta  da  parte  del  Ministro  competente,  deve  essere
preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa  per  il
personale delle Forze armate,  ovvero  del  Comandante  generale  del
Corpo della Guardia di  finanza  per  gli  appartenenti  al  medesimo
Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della  concessione  e
sul grado della decorazione da conferire.»; 
    c) all'articolo 1426, comma 1, le parole:  «parere  dell'apposita
Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono  sostituite
dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante  generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; 
    d) all'articolo 1431, comma 1, le  parole:  «sentita,  quando  si
tratta di medaglia o di croce al valor militare,  la  Commissione  di
cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle  seguenti:
«sentito il Capo di stato maggiore  della  difesa  per  il  personale
delle Forze armate, ovvero il Comandante  generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»; 
    e) l'articolo 1445 e' sostituito dal seguente: 

                             «Art. 1445 

          Ricompense al valore o al merito di Forza armata 

  1. Il parere sulla concessione delle  ricompense  al  valore  o  al
merito di Forza armata e'  espresso  dal  rispettivo  Capo  di  stato
maggiore ovvero dal Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 86 del regolamento. 
  2. Se i Capi di stato maggiore di  Forza  armata  o  il  Comandante
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  non  riscontrano   nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435,  1437,
1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove  comunque  si  tratta  di
atti di coraggio, puo' proporre l'invio  dei  documenti  relativi  al
Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di  ricompense  al
valore o al merito civile.»; 
    f) all'articolo 1448, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sull'opposizione di cui  al  comma  2,  il  Ministro  della
difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di
stato maggiore di Forza armata o del  Comandante  generale  dell'Arma
dei carabinieri,  che  si  esprimono  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86 del regolamento.»; 
    g) all'articolo 1494, comma 1, le parole:  «sentito  il  Comitato
consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e  del  Comandante
generale del Corpo della Guardia di  finanza  per  l'inserimento  del
personale militare volontario femminile  nelle  Forze  armate  e  nel
Corpo della Guardia di finanza,  dal  Ministro  della  difesa,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministro  della  difesa,  sentito  il
Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,». 
  5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di  regione  militare»
sono sostituite dalla seguente: «interregionale».
                               Art. 11 

Disposizioni transitorie attuative dei programmi  di  soppressione  e
  riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano,  della  Marina
  militare   e   dell'Aeronautica   militare   e   disposizioni    di
  coordinamento e finali 

  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188-quater e' inserito il seguente: 

                        «Art. 2188-quinquies 

Disposizioni transitorie attuative dei programmi di  revisione  dello
                    strumento militare nazionale 

  1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione  dei
provvedimenti di soppressione, ovvero  di  riconfigurazione  previsti
dagli articoli 2188-bis, 2188-ter e  2188-quater,  promuove  incontri
con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  per  i  casi  di
reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i  criteri  e
le procedure fissati dal vigente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei  limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione  di  programmi
di riconversione professionale. 
  2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza  pubblica,  attraverso
le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa
svolge le funzioni  di  direzione  e  monitoraggio  del  processo  di
attuazione dei provvedimenti di soppressione  e  di  riconfigurazioni
previsti dagli articoli 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater)  nonche',
in caso di comprovate  e  sopravvenute  necessita',  quelle  connesse
all'individuazione  e  all'attuazione  di   eventuali   provvedimenti
correttivi  al  programma  di  contrazione  strutturale  in  modo  da
assicurare,  in  ogni  caso,  gli  obiettivi  di  riduzione   fissati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244. 
  4. Nell'ambito  della  relazione  annuale  al  Parlamento  prevista
dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento  del  programma
di  soppressioni  e  riorganizzazioni  delle  strutture  militari  di
vertice,   operative,   logistiche,   territoriali,    formative    e
infrastrutturali,  di  cui  agli  articoli   2188-bis,   2188-ter   e
2188-quater, il Ministro della difesa  da'  evidenza,  a  consuntivo,
tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli  anni
precedenti, degli effettivi  risultati  conseguiti  sul  piano  delle
riduzioni della spesa, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
  5. Con cadenza annuale, presso  il  Ministero  della  difesa,  sono
svolti incontri, per le  materie  di  competenza,  con  il  Consiglio
centrale di rappresentanza militare  e  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative sullo stato di attuazione del programma di  revisione
dello strumento militare nazionale.». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Ministero  esercita  in  particolare  le  funzioni  e  i
compiti di cui all'articolo 15 del codice  dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 17,  comma  4,  le  parole:  «,  del  Consigliere
giuridico e del Consigliere militare» sono sostituite dalle seguenti:
«e del Consigliere giuridico»; 
    c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le  seguenti  parole:
«al Consigliere militare,». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2014 

                             NAPOLITANO 

                              Letta,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 

                              Mauro, Ministro della difesa 

                              D'Alia,  Ministro   per   la   pubblica
                              amministrazione e la semplificazione 

                              Saccomanni,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 

                              Lorenzin, Ministro della salute 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

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