Fisco: Bonus acquisto prima casa

Roma, 12 Mar 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Giuseppe Moschella – Tutte le agevolazioni sull’acquisto. (Di seguito l’articolo). – Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa – cosiddetto bonus prima casa – sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede determinati requisiti.

Queste consistono nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2%, dell’Iva ridotta al 4%, (da applicare quando previsto in alternativa all’imposta di registro), nelle imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro, o di 200 euro se il trasferimento è imponibile Iva.

Bonus prima casa: le condizioni. Per fruire delle agevolazioni è necessario che l’immobile sia una abitazione non di lusso, ovvero che non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

Ai fini dell’agevolazione sulla prima casa, rileva esclusivamente la categoria catastale dell’immobile. Un’altra condizione riguarda l’ubicazione dell’immobile, questo si deve trovare nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha, o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza o, se diverso, quello in cui svolge la propria attività.

Qualora l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.leggioggi.it/2019/03/11/bonus-prima-casa-agevolazioni-acquisto/

 

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