Roma, 07 Feb 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – L’esenzione è possibile nel solo caso in cui tali strutture siano destinate a finalità istituzionali. Seguiamo. – L’ICI anche per gli alloggi dei militari. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 febbraio 2019 n. 3268, ha deciso che l’esenzione ICI prevista per gli immobili di proprietà dello Stato non può essere estesa anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione dei militari e delle loro famiglie posseduti dal Ministero della Difesa.
Sarà dunque il Ministero a dover versare al Comune l’imposta sugli immobili destinati ad alloggio dei militari, perché l’esenzione è possibile nel solo caso in cui tali strutture siano destinate a finalità istituzionali.
L’esenzione in oggetto è quella prevista dall’art. 7, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali».
L’esenzione spetta dunque «soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente ed, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato». L’articolo completo prosegue qui >>> http://fiscopiu.it/articoli/news/l-ici-anche-per-gli-alloggi-dei-militari