Forze di polizia: Assegnazione incarichi di comando – la maggiore anzianità è un titolo predominante –

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Il dipendente con maggiore anzianità di servizio non può che essere collocato in posizione gerarchicamente superiore. Con particolare riferimento alle funzioni degli ispettori “Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti”. La disposizione dunque condiziona espressamente l’attribuzione di funzioni di coordinamento al rispetto del rapporto di gerarchia.  In tali termini si è espresso il T.A.R.  Lombardia con sentenza n. 384/2018. Di seguito il testo della sentenza.

FATTO e DIRITTO

I) Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Direttore del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdella Lombardia ha disposto la cessazione del ricorrente dall’incarico di comandante del posto di Polizia xxxxxxxxxxxxxxxxxx), a far tempo dall’xxxxxxxxx.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha esposto di essere, all’epoca dei fatti, ispettore capo assegnato al Posto xxxxxx, ove, sino al xxxxxxx, ha svolto l’incarico di Comandante.
Con disposizione di servizio del xxxxxxxxxx il compartimento di Polizia xxxxx ha disposto la cessazione del ricorrente, a far data xxxxxxxxxx, dall’incarico di comandante per assegnazione di tale incarico ad altro Ispettore con maggiore anzianità nella qualifica. Conseguentemente il ricorrente è stato assegnato all’ufficio di Polizia Giudiziaria dello stesso Posto xxxxxxxxxx

Del provvedimento impugnato ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare.
La difesa dell’Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 163 del 30 gennaio 2014 il Tar ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) carenza di motivazione organizzativa e di servizio: il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di motivazione, non facendo riferimento alle ragioni organizzative che hanno determinato la disposizione;
2) violazione di legge ed eccesso di potere: demansionamento: la revoca dell’incarico costituirebbe un’ipotesi di dequalificazione professionale, non essendo la mansione di destinazione del ricorrente rispondente alle funzioni proprie del ruolo dell’ispettore (tant’è che prima sarebbe stata svolta da un sovrintendente), ed avendo il mutamento di mansioni svuotato di qualità l’attività svolta.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha disposto la cessazione dall’incarico di Comandante del Posto Polizia xxxxxxx, precisando espressamente che “la disposizione è motivata dal fatto che in data odierna è stato assunto in forza l’xxxxxxxxxx proveniente dalla xxxxxxxxLombardia, al quale è stato conferito l’incarico di Comandante di codesto xxxxxxxx, in quanto ha una maggiore anzianità nella qualifica”.
Ora, il Collegio osserva che il provvedimento contiene una compiuta ed espressa motivazione. Si tratta quindi di verificare se tale motivazione sia congruente con i presupposti legittimanti l’esercizio del potere, tenuto conto del contenuto dispositivo del provvedimento.

Deve ritenersi non contestato che l’xxxxxxxxxxx abbia una maggiore anzianità nella qualifica, circostanza sulla quale si basa il provvedimento impugnato.
Il dipendente con maggiore anzianità di servizio non può che essere collocato in posizione gerarchicamente superiore (cfr. art. 3 del DPR n. 335/1982). Con particolare riferimento alle funzioni degli ispettori l’art. 26 del DPR n. 335/1982 prevede che “Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti”. La disposizione dunque condiziona espressamente l’attribuzione di funzioni di coordinamento al rispetto del rapporto di gerarchia.
Sotto tale profilo pertanto il provvedimento impugnato non si presta a censura.
Né può trovare accoglimento la doglianza formulata dal ricorrente con riferimento ad un asserito demansionamento.

A prescindere dalla genericità della censura (il ricorrente desume il demansionamento dalla revoca dell’incarico, senza adeguatamente documentare le attività svolte), va evidenziato che sempre l’art. 26 del DPR citato prevede che al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e in relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa.
Ebbene, dal documento “ordine di servizio xxxxxx”, prodotto dal ricorrente, risulta che lo stesso è assegnato all’Ufficio xxxxxx
Nessun’altra evidenza documentale è stata fornita a sostegno dell’assunto che gli sarebbero attribuite mansioni non rispondenti al ruolo.

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