Roma, 09 Nov 2021 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Avv. Francesco Fameli – Le norme dettate in materia di “green pass” si applicano a tutti i lavoratori, compreso il personale militare, ad eccezione del personale escluso o esentato dalla campagna vaccinale in base ad idonea documentazione da esibire a comprova. (Segue articolo). – Come è noto, dallo scorso 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di “green pass”.
Prendendo a riferimento la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito dello scorso 12 ottobre 2021 (M_D E0012000 REG2021 0204213), con questo articolo si vogliono fornire alcuni chiarimenti in materia, specialmente con riguardo al personale militare e delle forze di polizia.
1. Qual è l’ambito di applicazione delle norme in materia di “green pass”? Le norme dettate in materia di “green pass” si applicano a tutti i lavoratori, compreso il personale militare, ad eccezione del personale escluso o esentato dalla campagna vaccinale in base ad idonea documentazione da esibire a comprova.
Al momento dell’accesso al posto di lavoro e quindi alla struttura militare, ogni interessato è tenuto ad esibire, su richiesta, il “green pass”. Per “struttura militare” si intende tutto che è compreso nelle mura di cinta, inclusi gli alloggi di servizio collettivo.
2. Come si ottiene il “green pass”? Si può ottenere il “green pass”: – all’esito della vaccinazione (con la prima dose, decorsi 14 giorni e fino alla seconda dose; con la seconda dose, dal momento dell’inoculazione fino a tutto il suo periodo di validità);…L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/il-green-pass-ambito-militare-un-piccolo-vademecum-dopo-lentrata-vigore