Il provvedimento medico-legale definitivo per i militari, questo sconosciuto

 

 

accertamento sanitario definitivoRoma, 17 mag 2013 – L’importanza dei provvedimenti medico-legali «definitivi», nell’ambito della Sanità militare, come in qualsiasi organizzazione, è evidente poiché può determinare, tra l’altro, il congedo di professioni ancora preziose.

L’art. 929 del Codice dell’Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66/2010) stabilisce che il militare deve mantenere, in costanza di servizio, i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di legge ed è collocato in congedo nei casi in cui lo stesso sia divenuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato.

La stessa norma specifica che il provvedimento adottato in applicazione della predetta condizione decorre «dalla data dell’accertamento sanitario definitivo».

Sul punto gli artt. 193 e 198, del codice citato, stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l’art. 194, dello stesso codice, stabilisce che le Commissioni Mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza.

La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione , che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato (cd. ricorsi gerarchici); in altre parole il provvedimento definitivo, adottato a seguito di proposizione di ricorso alla Commissione Medica di seconda istanza, decorre senza dubbio dalla data dell’ultimo accertamento sanitario.

L’applicazione della norma sembrerebbe non astrusa ma evidentemente non è così!

Di seguito l’interessante sentenza del T.A.R. per la Puglia – Lecce n. 1151/2013 (>>link ufficiale) che esplicita meglio il concetto di provvedimento medico-legale «definitivo».

Michele Graps e Antonio De Muro

 

N. 01151/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00581/2013 REG.RIC.

                       

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:

Michele Graps, rappresentato e difeso dall’avv. D. L., con domicilio eletto presso D. L. in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

del provvedimento, emesso a mezzo Teledispaccio, n. MDGMIL/1/II/5/3/2013/0021426 datato 23.1.2013, notificato il 24.1.2013 e del relativo decreto n. 243/2013 datato 23.1.2013, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente nonchè di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. L. per il ricorrente e avv. dello Stato I. P.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 1° maresciallo Graps lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.

L’interessato sostiene che l’amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.

Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito, siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 nelle forme di cui all’articolo 60 del c.p.a.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

La norma di cui all’articolo 929 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.

La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato.

Nella fattispecie concreta, la definitivà di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^ istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di inidoneità formulata nei suoi confronti.

Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 929 sopra citato.

Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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