Si pubblica il contributo di pensiero così come pervenuto.
Grottaglie (TA), 7.7.2013 – Il 2 giugno scorso ho scritto una breve lettera aperta al Sig. Presidente della Repubblica, pubblicata su questo autorevole sito (>> link), per segnalare la mancata applicazione dell’articolo 881 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ove sono disciplinate le disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità inabilitanti al servizio militare nel corso di missioni internazionali.
Nello specifico ho evidenziato la mancata applicazione del comma 4 dell’articolo suddetto, per il personale destinatario di un provvedimento di non idoneità permanente al servizio militare, ove dispone: «Fino alla definizione dei procedimenti medico legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale (…) è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera».
In altri termini, ove il militare non assicuri i requisiti di idoneità – in costanza di servizio – cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, senza la possibilità di poter ottenere la corresponsione del trattamento economico continuativo fino alla definizione dei procedimenti medico legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Nonostante non sia pervenuta ancora la risposta del Sig. Presidente della Repubblica, ho notato, con entusiasmo, che nello schema di decreto legislativo discendente dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare) è stata trovata la soluzione solo per il personale in ferma volontaria (al comma 1 dell’articolo in parola).
Con l’auspico che la stessa soluzione sia estesa al personale in servizio permanente, riporto l’estratto dello schema di decreto legislativo con la modifica all’articolo 881 sia del Governo (al comma 1) sia quella auspicabile per il personale in servizio permanente (al comma 3).
Giovanni Pilloni 1° Mrs (in congedo) M.M.
Estratto dallo schema di decreto legislativo discendente dalla legge 244/2012 |
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TESTO VIGENTE |
TESTO MODIFICATO |
Art. 881 Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.
2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni |
Art. 881 Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l’idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. 2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino alla definizione, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l’idoneità al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio. 4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni |