Roma, 6 aprile 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – L’INPS ha reso disponibile sul sito la circolare con cui specifica i valoro di incremento della base pensionabile nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 1, comma 98, della citata legge, dispone che: “In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.
L’articolo 1, comma 99, della legge di Bilancio 2022, prevede che le voci retributive di cui al comma 98 del medesimo articolo 1 sono maggiorate figurativamente ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), nei termini che seguono:
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del 2,5%;
– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, del 5%;
– dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, del 7,5%;
– dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, del 12,5%;
– dal 1° gennaio 2028 del 15%.
Il medesimo comma 99 stabilisce che le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici, effettuate ai fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive, come sopra individuata.
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