INPS: elevata l’indennità del congedo parentale al 60%

Roma, 19 aprile 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo)  – L’INPS con una recente circolare ha disposto l’aumento dell’indennità del congedo parentale di un ulteriore mese portando il valore dal 30 al 60%.

L’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (di seguito, anche T.U.), disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.  

Per la compilazione delle denunce contributive (Uniemens/ListaPosPA) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 6.2.

 1. Platea dei destinatari

Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, si osserva che, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti…

Continua la lettura seguendo il link >>> : https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.04.circolare-numero-57-del-18-04-2024_14551.html

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