Inps: Reddito di Emergenza, ecco chi ne ha diritto

Roma, 05 Giu 2020 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Valerio Damiani – L’Inps pubblica la circolare attuativa. (Di seguito l’articolo). – Niente reddito di emergenza ai titolari di prestazioni pensionistiche dirette ed indirette, ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, compresi i titolari di assegno o pensione sociale al momento della presentazione della domanda di REM.

E questo a prescindere dall’importo della pensione effettivamente percepita. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare numero 69/2020 pubblicata ieri dall’ente previdenziale ad illustrazione della disciplina del nuovo reddito di emergenza.

Le indicazioni riguardano l’articolo 82 del DL “Rilancio” (DL 34/2020) con il quale il legislatore ha istituito un sostegno economico della durata di due mesi in favore dei nuclei familiari che non hanno beneficiato degli indennizzi economici da COVID-19 per autonomi, dipendenti e professionisti.

L’identikit della misura. L’indennità vale da 400 a 840 euro mensili (la forchetta varia a seconda della composizione del nucleo familiare, si veda tavola sottostante) corrisposte in due quote di pari importo e si rivolge a tutti i nuclei familiari (anche stranieri) che risiedono in Italia privi di reddito o con un reddito familiare inferiore a 400/800 euro mensili.

Nello specifico quattro i requisiti da soddisfare, cumulativamente al momento della domanda: a) la residenza in Italia da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio (non è previsto un vincolo temporale di permanenza); b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla cifra del beneficio conseguibile (quindi non superiore a 840 euro a seconda della composizione del nucleo familiare);…L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/reddito-di-emergenza-importo-e-condizioni-8767868

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