Roma, 30 giugno 2024 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – L’INPS con una circolare comunica di aver rinnovato la convenzione con le scuole per i contributi derivati dai percorsi formativi denominati PCTO, Ecco i dettagli.
L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema d’istruzione e formazione professionale, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Tali percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni che possono essere stipulate anche con enti pubblici disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Al riguardo, l’Istituto, con la determinazione del Commissario straordinario n. 50 del 2 aprile 2009, ha adottato la “Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento”. Le relative istruzioni operative rivolte alle Strutture territoriali dell’Istituto sono state fornite, da ultimo, con i messaggi n. 3340 del 27 febbraio 2012, n. 13099 del 6 agosto 2012, n. 3082 del 20 febbraio 2013 e n. 3974 del 26 ottobre 2018.
Successivamente, la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha reso i percorsi di alternanza scuola-lavoro una componente essenziale dell’istruzione, inserendoli nei piani triennali dell’offerta formativa di ogni istituto scolastico.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di Bilancio 2019), ha denominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (detti anche PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati attuati nell’arco del triennio finale dei percorsi di studio, per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali), ossia: 210 ore nel triennio terminale per gli istituti professionali, 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno per gli istituti tecnici, 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Con il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, emanato dal Ministro dell’Università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della citata legge di Bilancio 2019, sono state definite le Linee guida dei PCTO, allegate al presente messaggio (Allegato n. 1), rivolte ai soggetti coinvolti nei percorsi, incluse le strutture che ospitano gli studenti.
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In linea con quanto stabilito dalle citate disposizioni, l’Istituto ritiene utile proseguire la collaborazione con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO, al fine di implementare gli apprendimenti curriculari degli studenti con esperienze pratiche, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e professionali all’interno di un contesto operativo, dinamico e innovativo, sulla base di un percorso co-progettato e personalizzato.