La revisione delle carriere (?)

Roma, 08 aprile 2017 – Nei giorni scorsi sono state divulgate le prime audizioni informali in relazione agli atti del Governo n. 395 e n. 396, afferenti le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, ove traspare grande soddisfazione.

Sorge un dubbio, ma la soddisfazione espressa nelle commissioni parlamentari è riferita ai contenuti o alle risorse?

Invero, è interessante evidenziare che per la revisione delle carriere la legge di stabilità (art. 1, comma 365, lettera c, della legge n. 232/2016) abbia ulteriormente alimentato le risorse – per l’anno 2017 si può contare ora su 675 milioni di euro e per gli anni successivi 970 milioni di euro. Non poco vista la congiuntura economica, nonostante la cessazione del cd. contributo straordinario ff.pp./ff.aa. (pari a circa 450 milioni l’anno) da settembre 2017 per i non dirigenti!

Dalla disamina degli schemi dei decreti legislativi n. 395 e n. 396 elaborati dal Governo emerge che per i direttivi/gli ufficiali non siano previste/i qualifiche aggiuntive/gradi aggiuntivi a differenza dei restanti ruoli, ove si registra la solita frammentazione apicale delle qualifiche/gradi.

Ma vi è di più, i vice questori aggiunti/tenenti colonnelli e maggiori sono promossi ope legis nelle qualifiche dirigenziali/nei gradi dirigenziali senza ulteriori valutazioni professionali, tassativamente previste – stranamente – per i ruoli subalterni.

Il proliferare/la frammentazione delle posizioni gerarchiche rigorosamente a parità di operatori dovrebbe appartenere al passato, se non altro per la semplificazione e/o la trasparenza amministrativa, forse è il caso di ricordare che nell’ultimo ventennio il numero di posizioni gerarchiche non dirigenziali si sia raddoppiato, a volte con strascichi nei tribunali amministrativi per via delle valutazioni eccessivamente discrezionali.

Grande delusione anche per chi si aspettava la riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il Comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la Retribuzione Individuale di Anzianità (legge n. 231/1990 e n. 232/1990) e successivamente con i Parametri (Decreto Legislativo n. 193/2003) in luogo delle Classi e Scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti.

Infine non si può non manifestare l’assenza negli schemi governativi di prospettive per svecchiare o per agevolare l’impiego in altri comparti o per eliminare le sovrapposizioni operative.

Con l’auspicio che i provvedimenti siano interamente rivisitati dal legislatore in chiave di razionalizzazione ed efficienza non resta che esprimere un contributo di pensiero negativo!

Antonio De Muro

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