La revisione delle carriere (?)

Roma, 08 aprile 2017 – Nei giorni scorsi sono state divulgate le prime audizioni informali in relazione agli atti del Governo n. 395 e n. 396, afferenti le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, ove traspare grande soddisfazione.Sorge un dubbio, ma la soddisfazione espressa nelle commissioni parlamentari è riferita ai contenuti o alle risorse?Invero, è interessante evidenziare che per la revisione delle carriere la legge di stabilità (art. 1, comma 365, lettera c, della legge n. 232/2016) abbia ulteriormente alimentato le risorse – per l’anno 2017 si può contare ora su 675 milioni di euro e per gli anni successivi 970 milioni di euro. Non poco vista la congiuntura economica, nonostante la cessazione del cd. contributo straordinario ff.pp./ff.aa. (pari a circa 450 milioni l’anno) da settembre 2017 per i non dirigenti!Dalla disamina degli schemi dei decreti legislativi n. 395 e n. 396 elaborati dal Governo emerge che per i direttivi/gli ufficiali non siano previste/i qualifiche aggiuntive/gradi aggiuntivi a differenza dei restanti ruoli, ove si registra la solita frammentazione apicale delle qualifiche/gradi.Ma vi è di più, i vice questori aggiunti/tenenti colonnelli e maggiori sono promossi ope legis nelle qualifiche dirigenziali/nei gradi dirigenziali senza ulteriori valutazioni professionali, tassativamente previste – stranamente – per i ruoli subalterni.Il proliferare/la frammentazione delle posizioni gerarchiche rigorosamente a parità di operatori dovrebbe appartenere al passato, se non altro per la semplificazione e/o la trasparenza amministrativa, forse è il caso di ricordare che nell’ultimo ventennio il numero di posizioni gerarchiche non dirigenziali si sia raddoppiato, a volte con strascichi nei tribunali amministrativi per via delle valutazioni eccessivamente discrezionali.Grande delusione anche per chi si aspettava la riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il Comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la Retribuzione Individuale di Anzianità (legge n. 231/1990 e n. 232/1990) e successivamente con i Parametri (Decreto Legislativo n. 193/2003) in luogo delle Classi e Scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti.Infine non si può non manifestare l’assenza negli schemi governativi di prospettive per svecchiare o per agevolare l’impiego in altri comparti o per eliminare le sovrapposizioni operative.Con l’auspicio che i provvedimenti siano interamente rivisitati dal legislatore in chiave di razionalizzazione ed efficienza non resta che esprimere un contributo di pensiero negativo!Antonio De Muro

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