Roma, 30 Lug 2018 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – Di seguito cosa prevede la legge sul diritto o meno di riserva di un posto di lavoro per un militare in congedo. Seguiamo. – La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è statuita dal Codice dell’Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678.
La riserva si applica a tutti i concorsi per i quali si prevedono assunzioni di personale non dirigente. I beneficiari di tale riserva sono quindi tutti i volontari in ferma prefissata che abbiano concluso senza demerito la ferma contratta, ossia la norma si riferisce a quattro categorie ben distinte: 1) VFP1volontari in ferma prefissata di 1 anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 3) VFB volontari in ferma breve triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).
I volontari congedati hanno il beneficio di riserva dei posti perché il legislatore attribuisce al loro operato una importante utilità sociale. Infatti, coloro che offrono e hanno offerto il proprio servizio nell’ambito militare in favore dello Stato e della collettività vengono in qualche misura premiati mediante l’istituto della riserva.
La normativa di riferimento conferma quanto detto. “Art. 678 – Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari – D.Lgs. n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare: 1. L’assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e’ risolto. L’articolo completo prosegue qui >>> https://www.laleggepertutti.it/221211_militari-volontari-in-congedo-concorsi-e-riserva-dei-posti