Militari e Forze di Polizia: Quando e se è possibile dedicarsi ad un secondo lavoro

Roma, 06 Dic 2019 – (Pubblichiamo un estratto del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine paragrafo) – di Avv. Francesco Fameli – Vediamo di seguito i casi in cui si possa o meno svolgere un secondo lavoro. Segue. – Capita spesso che i nostri assistiti ci richiedano se un pubblico dipendente (ed in particolare un appartenente alle Forze Armate o alle Forze dell’Ordine) possa o meno legittimamente svolgere un “secondo lavoro”, vale a dire un’attività lavorativa (magari retribuita) ulteriore a quella istituzionale, prestata a favore dello Stato.

Per dare risposta a questo quesito è necessario anzitutto definire il contesto normativo di riferimento, per poi individuare nell’ambito del suddetto la regola generale applicabile in materia e le condizioni in presenza delle quali soltanto quella regola patisce delle eccezioni.

Procediamo con ordine. 1. Il contesto normativo di riferimento e la regola generale applicabile in materia. La norma di riferimento per tutti i dipendenti pubblici va identificata nell’art. 53 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che a sua volta rimanda alla disciplina in tema di incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. L’art. 60, in particolare, stabilisce che “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. L’articolo completo prosegue qui >>> http://www.difesaonline.it/evidenza/diritto-militare/militari-e-forze-di-polizia-%C3%A8-possibile-dedicarsi-ad-un-secondo-lavoro

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